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Causa C-369/14 RAEE – interpretazione estensiva di apparecchiature elettriche ed elettroniche

Secondo la Corte di Giustizia UE, con sentenza nella causa C-369/14, anche le automazioni per porte garage rientrano nel campo di applicazione della Direttiva 2012/19/UE (Dir. RAEE).

La sentenza della Corte ha stabilito che gli articoli 2, paragrafo 1, e 3, lettera a), nonché gli allegati I A, punto 6, e I B, punto 6, della direttiva 2002/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), da un lato, e l’articolo 2, paragrafi 1, lettera a), e 3, lettera b), l’articolo 3, paragrafo 1, lettere a) e b), nonché gli allegati I, punto 6, e II, punto 6, della direttiva 2012/19/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), dall’altro, devono essere interpretati nel senso che automazioni per porte di garage, come quelle in esame nel procedimento principale, che dipendono per un corretto funzionamento da tensioni elettriche comprese all’incirca tra 220 e 240 volt, che sono progettate per essere integrate, unitamente alla porta di garage corrispondente, nell’equipaggiamento dell’edificio e che possono essere smontate, rimontate e/o aggiunte al suddetto equipaggiamento in qualsiasi momento, rientrano nei rispettivi ambiti di applicazione della direttiva 2002/96/CE e della direttiva 2012/19/UE durante il periodo transitorio fissato dall’articolo 2, paragrafo 1, lettera a) di quest’ultima direttiva.

La causa nasce da una domanda di pronuncia pregiudiziale vertente sull’interpretazione, da un lato, degli articoli 2, paragrafo 1, e 3, lettera a), nonché degli allegati I A e I B della direttiva 2002/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) (GU L 37, pag. 24) e, dall’altro, dell’articolo 2, paragrafi 1, lettera a), e 3, lettera b), dell’articolo 3, paragrafo 1, lettere a) e b), nonché degli allegati I e II della direttiva 2012/19/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).

In relazione alla fattispecie posta all’attenzione alla Corte, i giudici europei hanno ritenuto le automazioni elettriche rimovibili per porte di garage rientranti nella definizione generale di AEE, nella subcategoria strumenti ma non nella subcategoria di utensili industriali fissi di grandi dimensioni o di apparecchiature specifiche (ammessa alla deroga rispetto alla disciplina RAEE). Ciò in ragione del fatto che gli strumenti o i macchinari di grandi dimensioni utilizzati nell’ambito di un processo di trasformazione o di fabbricazione industriale dei prodotti, installati in posizione statica non possono essere spostati o messi.

Diversamente, nei limiti in cui, una volta alimentati ad energia elettrica, le automazioni permettono di azionare e comandare porte di garage, essi costituiscono strumenti elettrici ed elettronici ai sensi della normativa europea.