appalti pubblici

CIRCOLARE SERVIZIO APPALTI SULLE NOVITA’ NORMATIVE DEL C.D. DECRETO MILLE PROROGHE

Il DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2015, n. 210 Proroga di termini previsti da disposizioni legislative (c.d. “Mille proroghe”), ha esteso l’applicazione di alcune previsioni normative relative agli appalti pubblici, destinate a cessare al 31 dicembre 2015, con la proroga dei termini di efficacia.

                                                                                                              

Il provvedimento dovrà essere convertito in legge entro la fine di febbraio (60 giorni dalla data di pubblicazione), nel mentre possono essere presentate proposte di modifica che includano anche le proroghe delle misure scadute a fine anno e non prorogate dal Governo. A esaminare per prima il Decreto sarà la commissioni Affari costituzionali e Bilancio della Camera.

In particolare, sono stati prorogati:

  • fino al 31.07.2016, (i) la possibilità di dimostrazione del requisito della cifra di affari realizzata con lavori svolti mediante attività diretta ed indiretta, del requisito dell’adeguata dotazione di attrezzature tecniche e del requisito dell’adeguato organico medio annuo, nel periodo di attività documentabile relativo al decennio antecedente la data di sottoscrizione del contratto con la SOA per il conseguimento della qualificazione; (ii) la possibilità di dimostrazione del requisito dei lavori realizzati in ciascuna categoria e del requisito dell’esecuzione di un singolo lavoro ovvero di due o tre lavori in ogni singola categoria, considerando i lavori realizzati nel decennio antecedente la data di sottoscrizione del contratto con la SOA per il conseguimento della qualificazione. Le presenti disposizioni si applicano anche alle imprese di cui all’articolo 40, comma 8, per la dimostrazione dei requisiti di ordine tecnico organizzativo, nonché agli operatori economici di cui all’articolo 47, con le modalità ivi previste.

(L’art. 253, comma 9bis del d.lgs. 163/06, così modificato dall’art. 7. comma 2, lett. a) del Decreto Mille proroghe, prevedeva fino al 31.12.2015 la   possibilità di documentare l’idoneità tecnica ed organizzativa delle imprese e dei progettisti facendo riferimento alle attività svolte nel decennio antecedente la data di sottoscrizione del contratto con la SOA).

  • fino al 31.12.2016 l’obbligo di pubblicazione sui quotidiani per gli avvisi e bandi di gara soprasoglia comunitaria di lavori, servizi e forniture, nonché per gli avvisi e bandi di gara di lavori superiori a 500.000 euro.

(L’art. 26, comma 1-bis, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazione, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, recante misure  urgenti per la competitività e la giustizia sociale. Deleghe al Governo per il completamento della revisione della struttura del bilancio dello Stato, per il                    riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, nonché per l’adozione di un testo unico in             materia di contabilità di Stato e di tesoreria, così  modificato dall’art. 7, comma 7  del Decreto Mille proroghe, prevedeva dal 1 gennaio 2016 la                           pubblicazione telematica di avvisi e bandi di gara).

  • fino al 31.07.2016 l’anticipazione del 20% del costo dell’opera.

(L’articolo 8, comma 3-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, per la proroga di termini previsti da disposizioni legislative, così modificato dall’art. 7 comma 1 del Decreto Mille proroghe, prevedeva fino al 31.12.2015, per i contratti di appalto relativi a lavori, disciplinati dal codice appalti, affidati a seguito di gare bandite successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione, la corresponsione in favore dell’appaltatore di un’anticipazione pari al 10 per cento dell’importo contrattuale).

  • fino al 31.07.2016 la semplificazione in materia di qualificazione previste dal codice appalti per le società di progettazione (e per gli operatori economici), attraverso la possibilità di dimostrazione dei requisiti di capacità tecnico professionale ed economico-finanziaria, con riferimento al periodo di attività documentabile dei migliori tre anni del quinquennio precedente o dei migliori cinque anni del decennio precedente la data di pubblicazione del bando di gara.

(L’articolo 253, comma 15-bis del Codice appalti, così modificato dall’art. 7, comma 2 lett. b) del Decreto Mille proroghe prevedeva tale semplificazione documentale fino al 31.12.2015).

  • prorogata fino al 31.07.2016, sempre in materia di qualificazione, la possibilità per i general contractor di utilizzare, per la dimostrazione dell’adeguata idoneità tecnica e organizzativa, l’attestazione SOA in luogo della presentazione dei certificati di esecuzione dei lavori.

(L’articolo 189, comma 5 del codice appalti, così modificato dall’’art. 7, comma 3 del Decreto Mille proroghe prevedeva la possibilità di dimostrare il possesso dei requisiti di adeguata idoneità tecnica e organizzativa di cui al comma 3 dell’art. 189 attraverso l’attestazione SOA).

  • prorogata fino al 31.07.2016 anche la possibilità di attestare con copia conforme i certificati di esecuzione lavori per la dimostrazione del requisito di adeguata idoneità tecnica e organizzativa.

(L’articolo 357, comma 27, del Regolamento appalti, così modificato dall’’art. 7, comma 4 del Decreto Mille proroghe prevedeva fino al 31.12.2015 la possibilità per i soggetti in possesso di attestazioni SOA per classifica illimitata, di documentare l’esistenza del requisito a mezzo copia conforme  delle attestazioni possedute, nei limiti di validità di cui all’articolo 98, comma 1, del presente regolamento, secondo quanto prescritto dall’articolo 189, comma 5, del codice).

  • prorogato fino al 30.04.2016, la rendicontazione da parte degli enti beneficiari al Miur delle aggiudicazioni provvisorie delle opere per la messa in sicurezza degli edifici scolastici, con l’utilizzo delle economie derivanti dai ribassi d’asta per la realizzazione di altri interventi finalizzati  alla  sicurezza delle scuole anche sugli stessi edifici e  nel  rispetto  del  limite complessivo del finanziamento gia’ autorizzato, pena la revoca dei fondi e la loro riprogrammazione da parte del Cipe.

(L’art. 1, comma 165 della L. n. 107 del 2015, Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizionilegislative vigenti, così come modificato dall’art. 7, comma 10 del Decreto Mille proroghe consentiva  agli  enti  beneficiari, consentiva tale rendicontazione fino al 31.12.2015).

  • prorogato fino al 29.02.2016 il termine per l’aggiudicazione provvisoria per gli interventi di edilizia scolastica – interventi straordinari di ristrutturazione, (miglioramento), messa in sicurezza, (adeguamento  antisismico), efficientamento energetico  di  immobili  di  proprieta’  pubblica adibiti all’istruzione (edilizia  scolastica e di immobili adibiti ad alloggi e residenze per  studenti  universitari,  di  proprieta’  degli  enti locali), nonche’ la costruzione di nuovi edifici scolastici pubblici e la realizzazione di palestre nelle scuole o di  interventi  volti  al miglioramento  delle  palestre  scolastiche  esistenti.

(L’art.  10 del D.L. 104 del 2013, recante Misure urgenti in materia di istruzione, universita’ e ricerca, così modificato dall’art. 7 del Decreto Mille proroghe prevedeva il termine al 31.12.2015).

  • prorogato fino al 31.12.2016 il termine della messa a norma degli edifici scolastici per quanto riguarda la normativa antincendio, in considerazione del fatto che il Decreto del Ministero dell’Interno per l’aggiornamento della normativa non è stato ancora emanato.

 (L’art. 10 bis del D.L. 104 del 2013 recante Misure urgenti in materia di istruzione, universita’ e ricerca, così modificato dall’art. 7 del Decreto Mille proroghe prevedeva il termine al 31.12.2015).

Non sono state prorogate dopo il 31.12.2015:

  • l’esclusione automatica delle offerte anomale negli appalti tra 1 e 5,2 milioni (tra 100mila e 209mila euro per servizi e forniture).

Salve modifiche parlamentari, è destinata a cadere la possibilità (a) per le stazioni appaltanti di applicare la regola dell’esclusione automatica delle offerte anomale nelle gare per opere pubbliche di importo compreso tra 1 e 5,22 milioni di euro e (b) per le gare relative ai servizi di progettazione e alle forniture di importo compreso tra 100 mila e 209 mila € (articolo 253, comma 20-bis, del codice degli appalti).

N.B.  Per completezza, si segnala che dal 1° gennaio 2016 sono entrate in vigore le nuove soglie comunitarie per  gli appalti pubblici.

  • la possibilità di fermare i lavori in caso di mancati pagamenti pari al 15% dell’appalto.

Anche in questo caso, salve modifiche in fase di conversione, è scaduta il 31 dicembre anche la possibilità per le imprese di interrompere i lavori in caso di mancati pagamenti pari al 15% dell’importo del contratto. Questa opzione, prevista dall’articolo 253, comma 23 -bis del codice, era stata introdotta due anni fa con il decreto 35/2013 relativo ai debiti delle pubbliche amministrazioni.

Si segnala che la mancata proroga di questa norma non cancella però la possibilità per le imprese di invocare «l’eccezione di inadempimento» prevista dall’articolo 1460 del codice civile per bloccare il cantiere in caso di mancato pagamento dei lavori. La possibilità resta, ma diventa possibile attivarla solo quando i mancati pagamenti raggiungono il 25% del valore contrattuale (soglia prevista dall’articolo 133 del codice appalti).