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Efficienza energetica e rinnovabili: in arrivo regole semplificate

Linee guida nazionali per le autorizzazioni all'installazione e sostituzione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e dei dispositivi per l'efficienza energetica

Attraverso uno schema di decreto, realizzato in attuazione dell’articolo 14 comma 5 del D.lgs. 102/2014, attuazione nazionale della direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica, sono in fase di definizione delle linee guida valide su tutto il territorio nazionale per le procedure relative all’installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e dei dispositivi per l’efficienza energetica. Fine ultimo del decreto sarà in particolare quello di favorire:

  •  la gestione delle procedure autorizzative attraverso portali on-line accessibili da cittadini ed imprese e contenenti altresì informazioni su vincoli emergenti dalla pianificazione urbanistica territoriale;
  • uniformità e snellimento della documentazione a supporto delle richieste autorizzative;
  • applicazione di costi amministrativi o d’istruttoria massimi, tali da non scoraggiare l’installazione di tecnologie efficienti”.

Con il decreto verranno ribadite le procedure, recentemente disciplinate dal D.lgs. 126/2016 e dal D.lgs. 222/2016, da attuare per l’installazione di pompe di caloregeneratori di calore, impianti solari termici e generatori ibridi compatti. Le norme si applicano ai casi di nuova installazione e/o sostituzione di impianti tecnologici destinati ai servizi di climatizzazione invernale e/o estiva e/o produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, in funzione anche delle tipologie di lavori individuate dal DM 26 giugno 2015.

Ad esempio, gli interventi di installazione di pompe di calore sono considerati attività di edilizia libera e possono essere eseguiti senza comunicazione da parte dell’interessato all’amministrazione comunale e senza titolo abilitativo qualora:

  • siano ascrivibili al novero di interventi di manutenzione ordinaria;
  • riguardino pompe di calore aerotermiche con potenza termica utile nominale inferiore a 12kW.

Per tutti gli altri interventi risulta invece necessaria una comunicazione dell’inizio dei lavori, anche per via telematica, asseverata da un tecnico abilitato (CILA) comprensiva dell’attestazione concernente l’autorizzazione paesaggistica ove richiesta.

La bozza di decreto contiene inoltre una significativa novità rappresentata dal riconoscimento della qualifica di certificatore energetico su tutto il territorio nazionale. Lo scopo è quello di favorire l’omogeneità nell’applicazione della disciplina e di eliminare situazioni di possibile alterazione della concorrenza fra le diverse aree del Paese.

Il 21 marzo scorso il decreto è stato sottoposto all’esame della Conferenza Unificata e nel corso della seduta le Regioni e gli Enti locali hanno espresso avviso favorevole alla conclusione dell’intesa sullo schema di decreto. A seguito della raggiunta intesa il DM proseguirà il suo iter per la pubblicazione definitiva e, entro 120 giorni dall’entrata in vigore, le Regioni e gli Enti locali dovranno adeguare la propria normativa ai contenuti del provvedimento.