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Iperammortamento fruibile dopo perizia

Il 12-Aprile-2018

Ulteriori chiarimenti dall’Agenzia dell’entrate

La risoluzione n. 27/E dell’Agenzia delle Entrate pubblicata il 9 aprile 2018 fornisce indicazioni utili qualora la perizia giurata (o attesto di conformità) sia acquisita in un periodo d’imposta successivo a quello di interconnessione del bene.

Si ricorda che per la fruizione dell’iperammortamento, l’impresa è tenuta a produrre una dichiarazione resa dal legale rappresentante. Per i beni aventi ciascuno un costo di acquisizione superiore a 500.000 euro, l’impresa deve presentare una perizia tecnica giurata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato. Tali documenti devono essere acquisiti dall’impresa entro il periodo d’imposta in cui il bene entra in funzione, oppure, se successivo, entro il periodo d’imposta in cui il bene è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. In quest’ultimo caso, l’agevolazione sarà fruita solo a decorrere dal periodo d’imposta in cui si realizza il requisito dell’interconnessione.

Presentando la perizia in ritardo, il Fisco ora chiarisce che non si decadrà dal beneficio previsto, ma la fruizione dell’iperammortamento partirà dalla data di acquisizione della documentazione richiesta. La disciplina, infatti, non prevede alcun termine entro il quale debbano essere acquisiti i documenti attestanti la sussistenza dei requisiti.

Esempio pratico:
Nel caso di un bene rientrante nell’allegato A, acquistato, entrato in funzione e interconnesso nel 2017, per il quale la perizia giurata viene acquisita nel 2018, l’impresa potrà fruire dell’iperammortamento a partire dal periodo di imposta 2018, mentre per il 2017 beneficerà del superammortamento. La quota di iperammortamento annualmente fruibile dal 2018 sarà calcolata applicando il coefficiente di ammortamento fiscale alla differenza tra la maggiorazione complessiva relativa all’iperammortamento e la quota di maggiorazione fruita a titolo di superammortamento nel periodo d’imposta precedente (v. la circolare n. 4/E del 2017, paragrafo 6.4.1, esempio 9).