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Super e iperammortamento per magazzini autoportanti

Il 10-Agosto-2018

Nuovi chiarimenti dall’Agenzia delle Entrate

Con risoluzione n. 62/E pubblicata il 9 agosto 2018, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che per i magazzini autoportanti il super e l’iperammortamento spettano soltanto per le componenti mobiliari (macchinari, congegni e altri impianti, funzionali ad uno specifico processo produttivo) che, in quanto tali, non concorrono all’attribuzione della rendita catastale.

Per magazzini autoportanti si intendono quelle strutture, solitamente di grandi dimensioni (veri e propri edifici anche di altezza elevata), destinate allo stoccaggio di merci eterogenee, capaci di rispondere alle esigenze di ottimizzazione degli spazi (stoccaggio intensivo) e di automazione dei sistemi di movimentazione. La loro caratteristica peculiare risiede nella particolare struttura del magazzino, ossia la scaffalatura asservita dagli impianti automatici di movimentazione, che costituisce, al contempo, parte del sistema costruttivo dell’intero fabbricato, progettata e realizzata per assolvere la funzione di struttura portante, a cui sono direttamente connessi gli elementi di copertura e di tamponatura, così da realizzare un vero e proprio edificio. Le strutture che costituiscono le scaffalature dei magazzini autoportanti rappresentano degli elementi propri del fabbricato, insieme alle opere di fondazione, ai divisori e alle pareti di tamponamento e alle coperture, e pertanto rientrano nella stima catastale.

L’Agenzia precisa, infine, che nei magazzini tradizionali, le scaffalature eventualmente inserite all’interno del fabbricato (tipicamente un capannone industriale), non risultando elementi costituivi del fabbricato stesso, sono rispondenti, più propriamente, alla nozione di “attrezzature” e come tali, quindi, escluse dalla stima catastale e di conseguenza rientrano nella componente che può godere del beneficio fiscale.