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La Lettera di messa in mora della Commissione Europea: molteplici contestazioni dal Subappalto ai motivi di esclusione

È stato reso noto il contenuto della formale lettera di messa in mora che, lo scorso gennaio, la Commissione europea aveva inviato all'Italia per contestare alcune violazioni del diritto UE contenute nel Codice appalti.

Sono molteplici le contestazioni al Codice Appalti contenute nella lettera di messa in mora della Commissione Europea, oltre a Subappalto ed Avvalimento – tematiche facilmente pronosticabili – la Commissione contesta la non conformità della disciplina italiana in tema di motivi di esclusione, di esclusione automatica dell’offerta anomala e relativamente al calcolo del valore degli appalti suddivisi in lotti.
La finalità sottesa a tutte le obiezioni mosse dalla Commissione, oltre a quella di coordinare la disciplina nazionale con quella europea, è quella di garantire alle stazioni appaltanti la più ampia libertà decisionale.

Tra i contenuti più rilevanti della lettera vi è sicuramente la bocciatura, su più fronti, della disciplina del Subappalto. La Commissione contesta l’imposizione del limite al 30% sul valore complessivo dell’appalto, l’incongruenza con la normativa europea dell’obbligo, generalizzato, di indicare una terna di subappaltatori, nonché la non conformità con il diritto dell’Unione del divieto di autorizzare il subappalto nei confronti dei soggetti che hanno preso parte alla procedura di gara. A sorpresa nella lettera viene puntato il dito anche contro il divieto di subappalto a cascata, disciplina questa ritenuta incomprensibile dalla Commissione.

In linea con quanto obiettato in materia di Subappalto anche con riguardo all’Avvalimento la Commissione censura il divieto di avvalimento a cascata nonché il divieto di avvalimento nelle ipotesi in cui nell’oggetto dell’appalto rientrino opere super-specialistiche.

Oltre alle, prevedibili, contestazioni d cui sopra la Commissione critica anche la disciplina relativa ai motivi di esclusione, tuttavia, le ragioni a sostegno di tali contestazioni suscitano alcuni dubbi.
Si legge infatti che la Commissione non ritiene conforme al diritto dell’Unione l’impostazione del Codice che, ai fini dell’esclusione, richiede una “violazione definitivamente accertata“, nelle ipotesi di mancato pagamento di imposte o contributi, e la mancanza di contestazioni in giudizio, nel caso di gravi illeciti professionali.
In sostanza secondo la Commissione dovrebbero essere le stazioni appaltanti a poter decidere sull’esclusione del concorrente, a prescindere dall’esistenza o meno di un accertamento definitivo.

Il testo completo della lettera di messa in mora è consultabile cliccando qui