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NOVITA’ NEL SETTORE AMBIENTE ED ENERGIA E DEL GREEN PUBLIC PROCUREMENT

COLLEGATO AMBIENTALE E DECRETO MINISTERIALE SUI CRITERI AMBIENTALI MINIMI

La Legge n. 221/15 – Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali – (c.d. Collegato ambientale alla Legge di stabilità 2015), pubblicata nella Gazz. Uff. del 18 gennaio 2016, n. 13 entrata in vigore il 02.02.2016 e il Decreto del  24 dicembre 2015 – Adozione dei criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici per la gestione dei cantieri della pubblica amministrazione e criteri ambientali minimi per le forniture di ausili per l’incontinenza, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21 gennaio 2016, n. 16, contengono una serie di disposizioni in materia ambientale e di appalti verdi.

 

COLLEGATO AMBIENTALE

AMBIENTE

Capo 1 – Disposizioni relative alla protezione della natura e per la strategia dello sviluppo sostenibile

Art. 3: contiene disposizioni finalizzate a garantire l’aggiornamento (previsto dall’art. 34, comma 3, del D.Lgs. 152/2006, ma fino ad oggi mai effettuato), con cadenza almeno triennale, della Strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile.

Art. 5: sono destinati 35 milioni di euro di risorse di competenza del Ministero dell’ambiente, per la realizzazione di un programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro, nell’ambito dei progetti a cui è possibile destinare il 50% dei proventi delle aste del sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas-serra (ai sensi dell’art. 19, comma 6, del D.Lgs. 13 marzo 2013, n. 30).

Capo 3 – Disposizioni in materia di emissioni di gas a effetto serra e di impianti per la produzione di energia

Art. 12: sono apportate alcune modifiche alla disciplina dei sistemi efficienti di utenza (SEU), di cui al D.Lgs. 115/2008 (impianti elettrici alimentati da fonti rinnovabili o in assetto cogenerativo ad alto rendimento, per il consumo di un solo cliente finale). Nella definizione di SEU è soppresso il tetto, per l’impianto elettrico, della potenza nominale non superiore a 20 MWe e complessivamente installata sullo stesso sito. Si interviene inoltre sulla disciplina relativa ai SEU realizzati in data antecedente alla data di entrata in vigore del decreto n. 115/2008. Si prevede altresì che ai sistemi di autoproduzione di energia elettrica con ciclo ORC (Organic Rankine Cycle) alimentati dal recupero di calore prodotto da cicli industriali e da processi di combustione spetteranno determinati titoli di efficienza energetica.

Art. 13: è ampliato l’elenco dei sottoprodotti di origine biologica utilizzabili negli impianti a biomasse e biogas ai fini dell’accesso ai meccanismi di incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili (di cui alla Tabella 1-A dell’allegato 1, annesso al D.M. 6 luglio 2012), includendovi i sottoprodotti della trasformazione degli zuccheri tramite fermentazione, i sottoprodotti della produzione e della trasformazione degli zuccheri da biomasse non alimentari, e i sottoprodotti della lavorazione o raffinazione di oli vegetali.

Capo 6 – Disposizioni relative alla gestione dei rifiuti

Art. 24: modifica la disciplina di attuazione dei meccanismi di incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici (decreto del MISE del 6 luglio 2012) per impianti a biomasse e biogas. Per il settore rientrano tra i sottoprodotti utilizzabili della lavorazione del legno solo quelli non trattati, sono eliminati per il calcolo forfettario dell’energia imputabile alla biomassa, sia il legno proveniente da attività di demolizione che il legno da trattamento meccanico dei rifiuti e sono esclusi dal citato sistema incentivante per la produzione di energia da fonti rinnovabili taluni rifiuti provenienti da raccolta differenziata, il legno e i rifiuti pericolosi, ad eccezione di alcuni tipi di rifiuti.

Art. 41: fornisce disposizioni per una corretta gestione del “fine vita” dei pannelli fotovoltaici, per uso domestico o professionale, immessi sul mercato successivamente all’entrata in vigore della legge, prevedendo l’adozione di un sistema di garanzia finanziaria e di un sistema di geolocalizzazione.

Art. 43: contiene disposizioni in materia di rifiuti elettrici ed elettronici (RAEE) e di rifiuti di pile e accumulatori. Tra le varie disposizioni contenute si segnalano quelle volte a disciplinare la riassegnazione al Ministero dell’ambiente dei proventi derivanti dalle tariffe connesse all’attività di monitoraggio e vigilanza sui RAEE nonché alle attività svolte in materia di pile e accumulatori (tenuta del registro, vigilanza e controllo). Viene altresì stabilito che nelle more dell’emanazione del decreto ministeriale che dovrà determinare criteri e modalità di trattamento dei RAEE (ulteriori rispetto a quelli fissati dalla normativa vigente contenuta nel D.Lgs. 49/2014), continuano ad applicarsi gli accordi, conclusi dal Centro di coordinamento RAEE (CdC RAEE) con le associazioni di categoria dei soggetti recuperatori, per i soggetti che vi hanno aderito. Viene inoltre chiarito, riguardo all’obbligo, per i sistemi individuali e collettivi, di dimostrare il possesso di un sistema di gestione della qualità, che il possesso delle certificazioni ISO 9001 e 14001 è alternativo (e non contestuale, come potrebbe sembrare dal testo attualmente vigente) alla certificazione EMAS. Riguardo ai rifiuti di pile a accumulatori viene precisato, all’interno del Codice dell’ambiente, che ad essi si applica la disciplina speciale prevista dal D.Lgs. 188/2008, di attuazione della disciplina dell’UE. 

Capo 7 – Disposizioni in materia di difesa del suolo

Art. 56: istituisce un credito d’imposta per gli anni 2017-2019 (nel limite di spesa di 5,7 milioni di euro per ciascuno degli anni considerati), per le imprese che effettuano nell’anno 2016 interventi (di importo unitario non inferiore a 20.000 euro)di bonifica dall’amianto su beni e strutture produttive. Al fine di promuovere la realizzazione di interventi di bonifica di edifici pubblici contaminati da amianto, viene altresì prevista l’istituzione, presso il Ministero dell’ambiente, del Fondo per la progettazione preliminare e definitiva degli interventi di bonifica di beni contaminati da amianto, con una dotazione finanziaria di 17,5 milioni di euro per il triennio 2016-2018.

Capo 11 – Disposizioni varie in materia ambientale

Art. 72: disciplina la definizione della Strategia nazionale delle Green Community attraverso la predisposizione di un piano di sviluppo sostenibile volto alla valorizzazione delle risorse dei territori rurali e montani (in diversi campi, dall’energia da fonti rinnovabili al turismo, dalle risorse idriche al patrimonio agroforestale) in rapporto con le aree urbane.

APPALTI VERDI

La Legge n. 221/15 (c.d. Collegato Ambientale alla Legge di Stabilità 2016), prevede al Capo 4 delle modifiche al vigente Codice dei contratti pubblici volte ad agevolare il ricorso agli appalti verdi e l’applicazione di criteri ambientali minimi nei contratti pubblici (individuati dal D.M. del 24 dicembre 2015 – Adozione dei criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici per la gestione dei cantieri della pubblica amministrazione e criteri ambientali minimi per le forniture di ausili per l’incontinenza (GU Serie Generale n. 16 del 21-1-2016)

La legge prevede che il Green Public Procurement diventi obbligatorio. Nello specifico, prevede che vengano adottati i criteri ambientali minimi previsti dal Piano d’Azione Nazionale per il Green Public Procurement per il 100% degli acquisti di beni e servizi che impattano sui consumi energetici e le emissioni di CO2 (attrezzature elettroniche, servizi energetici, illuminazione pubblica, IT, ecc.) e per il 50% degli altri acquisti delle altre categorie merceologiche e servizi per i quali i criteri ambientali minimi sono stati approvati o verranno in futuro approvati o aggiornati.

Il Collegato ambientale prevede anche misure per incentivare l’adozione delle certificazioni di prodotto (come ad es. Ecolabel, PEFC, Plastica Seconda Vita) o di sistema (come ISO14001/EMAS).

La particolare attenzione al settore del Green Public Procurement si coglie sia nelle nuove direttive comunitarie sugli appalti, sia nella legge delega per il recepimento delle direttive e il riordino della disciplina dei contratti pubblici (approvata definitivamente dal Senato il 14 gennaio scorso).

Capo 4 – Disposizioni relative al Green public procurement.

  • L’art. 16 della L.221/2015 modifica l’art. 75 del Codice in materia di cauzione provvisoria, prevedendo benefici (in termini di decurtazione dell’importo cauzionale) volti a incentivare la diffusione del sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) e della certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001.

Il testo dell’art. 75, comma 7, del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 come modificato – Garanzie a corredo dell’offerta.

7. L’importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001. Nei contratti relativi a servizi o forniture, l’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell’Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un’impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire dei benefìci di cui al presente comma, l’operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

  • Il secondo comma dell’art. 16 interviene invece sugli elementi di valutazione dell’offerta tecnica nel quadro del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, mediante l’implementazione del “Life Cycle Costing” e di nuovi criteri “verdi” valorizzabili in sede di attribuzione dei punteggi.

In particolare:

  • si consente di premiare il possesso di un marchio di qualità ecologica dell’Unione europea (Ecolabel UE) in relazione ai beni o servizi oggetto del contratto, in misura pari o superiore al 30 per cento del valore delle forniture o prestazioni oggetto del contratto stesso »;
  • si prevede la possibilità di valorizzare, nella quadro del c.d. “Life Cycle Costing”, le esternalità positive di tipo ambientale, accanto ai costi di utilizzazione e manutenzione e, in particolare, con riguardo ai consumi di energia e delle risorse naturali, alle emissioni inquinanti e ai costi complessivi, inclusi quelli esterni e di mitigazione degli impatti dei cambiamenti climatici, riferiti all’intero ciclo di vita dell’opera, bene o servizio, con l’obiettivo strategico di un uso più efficiente delle risorse e di un’economia circolare che promuova ambiente e occupazione»; in tal caso, il bando indica i dati che devono essere forniti dagli offerenti e il metodo che l’amministrazione aggiudicatrice utilizza per valutare i costi del ciclo di vita, inclusa la fase di smaltimento e di recupero, sulla base di tali dati. Il metodo di valutazione di tali costi deve rispettare le seguenti condizioni: a) si basa su criteri oggettivamente verificabili e non discriminatori; b) è accessibile a tutti i concorrenti; c) si basa su dati che possono essere forniti dagli operatori economici con un ragionevole sforzo.
  • si ammette la valorizzazione della compensazione delle emissioni di gas ad effetto serra associate alle attività dell’azienda calcolate secondo i metodi stabiliti in base alla raccomandazione n. 2013/179/UE della Commissione, del 9 aprile 2013.

Il testo dell’art. 83 del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, come modificato – Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa

“1. Quando il contratto è affidato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, il bando di gara stabilisce i criteri di valutazione dell’offerta, pertinenti alla natura, all’oggetto e alle caratteristiche del contratto, quali, a titolo esemplificativo:

a) il prezzo;

b) la qualità;

c) il pregio tecnico;

d) le caratteristiche estetiche e funzionali;

e) le caratteristiche ambientali e il contenimento dei consumi energetici e delle risorse ambientali dell’opera, del servizio o del prodotto, anche con riferimento alle specifiche tecniche premianti previste dai criteri ambientali minimi di cui ai decreti attuativi del Piano d’azione per la sostenibilità̀ ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione, adottati ai sensi del decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 dell’8 maggio 2008, e successive modificazioni;

e-bis) il possesso di un marchio di qualità ecologica dell’Unione europea (Ecolabel UE) in relazione ai beni o servizi oggetto del contratto, in misura pari o superiore al 30 per cento del valore delle forniture o prestazioni oggetto del contratto stesso;

f) il costo di utilizzazione e manutenzione, avuto anche riguardo ai consumi di energia e delle risorse naturali, alle emissioni inquinanti e ai costi complessivi, inclusi quelli esterni e di mitigazione degli impatti dei cambiamenti climatici, riferiti all’intero ciclo di vita dell’opera, bene o servizio, con l’obiettivo strategico di un uso più efficiente delle risorse e di un’economia circolare che promuova ambiente e occupazione;

f-bis) la compensazione delle emissioni di gas ad effetto serra associate alle attività dell’azienda calcolate secondo i metodi stabiliti in base alla raccomandazione n. 2013/179/UE della Commissione, del 9 aprile 2013, relativa all’uso di metodologie comuni per misurare e comunicare le prestazioni ambientali nel corso del ciclo di vita dei prodotti e delle organizzazioni»

g) la redditività;

h) il servizio successivo alla vendita;

i) l’assistenza tecnica;

l) la data di consegna ovvero il termine di consegna o di esecuzione;

m) l’impegno in materia di pezzi di ricambio;

n) la sicurezza di approvvigionamento e l’origine produttiva;

(lettera così modificata dall’art. 9, comma 4-bis, legge n. 89 del 2014)

o) in caso di concessioni, altresì la durata del contratto, le modalità di gestione, il livello e i criteri di aggiornamento delle tariffe da praticare agli utenti.

2. Il bando di gara ovvero, in caso di dialogo competitivo, il bando o il documento descrittivo, elencano i criteri di valutazione e precisano la ponderazione relativa attribuita a ciascuno di essi, anche mediante una soglia, espressa con un valore numerico determinato, in cui lo scarto tra il punteggio della soglia e quello massimo relativo all’elemento cui si riferisce la soglia deve essere appropriato. Il bando, nel caso di previsione del criterio di valutazione di cui al comma 1, lettera f), indica i dati che devono essere forniti dagli offerenti e il metodo che l’amministrazione aggiudicatrice utilizza per valutare i costi del ciclo di vita, inclusa la fase di smaltimento e di recupero, sulla base di tali dati. Il metodo di valutazione di tali costi rispetta le seguenti condizioni:

a) si basa su criteri oggettivamente verificabili e non discriminatori;

b) è accessibile a tutti i concorrenti;

c) si basa su dati che possono essere forniti dagli operatori economici con un ragionevole sforzo.”

  • Gli articoli 18 e 19 riguardano l’effettiva realizzazione del Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione, di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 aprile 2008. La disciplina viene ora collocata in un nuovo articolo 68-bis nel vigente Codice, dedicato agli appalti di servizi e forniture che impone la previsione negli atti di gara l’applicazione almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei decreti attuativi, relativi alle seguenti categorie di forniture e affidamenti:

a) acquisto di lampade a scarica ad alta intensità, di alimentatori elettronici e di moduli a LED per illuminazione pubblica, acquisto di apparecchi di illuminazione per illuminazione pubblica e affida- mento del servizio di progettazione di impianti di illuminazione pubblica (decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 23 dicembre 2013);

b) attrezzature elettriche ed elettroniche d’ufficio, quali personal computer, stampanti, apparecchi multifunzione e fotocopiatrici (decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 13 dicembre 2013);

c) servizi energetici per gli edifici – servizio di illuminazione e forza motrice, servizio di riscaldamento/raffrescamento di edifici: decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 7 marzo 2012).

Inoltre, tale obbligo si applica per almeno il 50 per cento del valore delle gare d’appalto sia sopra che sotto la soglia di rilievo comunitario, previste per le seguenti categorie di forniture e affidamenti:

a) affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani (allegato 1 al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 13 febbraio 2014);

b) forniture di cartucce toner e cartucce a getto di inchiostro, affidamento del servizio integrato di ritiro e fornitura di cartucce toner e a getto di inchiostro (allegato 2 al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 13 febbraio 2014);

c) affidamento del servizio di gestione del verde pubblico, per acquisto di ammendanti, di piante ornamentali, di impianti di irrigazione (decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 13 dicembre 2013);

d) carta per copia e carta grafica (decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 4 aprile 2013);

e) ristorazione collettiva e derrate alimentari (allegato 1 al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 25 luglio 2011);

f) affidamento del servizio di pulizia e per la fornitura di prodotti per l’igiene (decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 24 maggio 2012);

g) prodotti tessili (allegato 1 al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 22 febbraio 2011);

h) arredi per ufficio (allegato 2 al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 22 febbraio 2011).

Non si tratta di un numerus clausus di tipologie di beni e servizi, ma di un elenco aperto suscettibile di future integrazioni, come prevede espressamente il comma 4 dell’art. 18. Il RUP o comunque “il soggetto obbligato all’attuazione delle disposizioni..” di cui al nuovo art. 68-bis del Codice, articolo è tenuto a pubblicare nel proprio sito internet istituzionale

a) i bandi e i documenti di gara con le relative clausole contrattuali recanti i relativi criteri ambientali minimi, nonché

b) l’indicazione dei soggetti aggiudicatari dell’appalto e

c) i relativi capitolati contenenti il recepimento dei suddetti criteri ambientali minimi.

La previsione dell’obbligo anche sotto soglia impone di fare applicazione della nuova disciplina anche nelle procedure in economia e nelle procedure elettroniche di acquisto sul MePA o sui sistemi telematici messi a disposizione dalle centrali di committenza.

  • L’art. 19 contiene poi una serie di disposizioni funzionali a garantire l’effettiva attuazione degli obblighi previsti nell’art. 18 sopra illustrato e dunque l’applicazione dei criteri ambientali minimi negli appalti pubblici.

Viene attribuito alla sezione centrale dell’Osservatorio sui contratti pubblici il monitoraggio circa l’applicazione dei criteri ambientali minimi di cui ai decreti attuativi del decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 aprile 2008, e il raggiungimento degli obiettivi prefissati dal Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione, di cui al medesimo decreto, e successive modificazioni (integrazione art. 7 del Codice).

Si prevede inoltre, che i bandi-tipo contengano indicazioni per l’integrazione nel bando dei criteri ambientali minimi di cui ai decreti attuativi del Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione (integrazione art. 64, comma 4bis, Codice).

DECRETO MINISTERIALE PER L’INDIVIDUAZIONE DEI CRITERI AMBIENTALI MINIMI

Ai sensi dell’articolo  2  del  decreto  interministeriale  dell’11 aprile 2008 e s.m.i. che prevede l’emanazione dei «Criteri Ambientali Minimi» (CAM) per le diverse categoria merceologiche indicate al punto  3.6 del PAN GPP (Piano d’azione nazionale sul Green Public Procurement), sono adottati con D.M. del 24 dicembre 2015, i criteri ambientali di cui agli  allegati tecnici del presente decreto, facenti parte  integrante  del  decreto stesso, per i prodotti/servizi di seguito indicati: affidamento del servizio progettazione per  la  nuova  costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici e per la  progettazione  e gestione del cantiere (Allegato 1).

Il documento riporta alcune indicazioni di carattere generale e ulteriori indicazioni per le stazioni appaltanti, in relazione all’espletamento della gara d’appalto e all’esecuzione del contratto.

Questi criteri si suddividono in criteri ambientali (i) di base (oggetto dell’appalto, specifiche tecniche e condizioni di esecuzione) e (ii) premianti.

I criteri ambientali minimi verranno aggiornati alla luce dell’evoluzione tecnologica, del mercato e delle indicazioni della Commissione europea.

Secondo il testo, un appalto viene quindi definito verde quando include almeno i criteri di base previsti nel Decreto. Le stazioni appaltanti sono tenute a considerare i criteri premianti quando aggiudicano la gara con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

I criteri di base sono individuati sia per gruppi di edifici che per singoli edifici.

Tra le specifiche tecniche dei gruppi di edifici: si segnalano:

  • relativo all’approvvigionamento energetico di nuovi edifici e riqualificazione di quelli esistenti;
  • riduzione dell’impatto sul microclima e dell’inquinamento atmosferico;
  • aree di raccolta e stoccaggio materiali e rifiuti;
  • impianto di illuminazione pubblica;
  • sottoservizi/canalizzazioni per infrastrutture tecnologiche.

Tra le specifiche tecniche del singolo edificio si segnalano:

  • la prestazione energetica;
  • l’approvvigionamento energetico;
  • qualità ambientale interna che comprende l’aerazione naturale e la ventilazione meccanica controllata, i dispositivi di protezione solare, l’inquinamento elettromagnetico indoor, l’inquinamento indoor, il comfort termoigrometrico.

Inoltre vengono illustrate le specifiche tecniche dei componenti edilizi, tra cui gli isolanti termici e acustici, gli impianti di illuminazione per interni ed esterni, gli impianti di riscaldamento e condizionamento.

Tra e specifiche tecniche del cantiere vengono esplicitati i criteri da seguire nelle demolizioni e rimozione dei materiali usati e le prestazioni ambientali che il cantiere deve rispettare.

Infine vengono definiti i criteri minimi premiali come capacità tecnica dei progettisti, il miglioramento prestazionale del progetto, l’uso di materiali rinnovabili, la distanza di approvvigionamento dei prodotti da costruzione e il miglioramento delle prestazioni ambientali dell’edificio.

Per quanto riguarda espressamenti gli appalti, per consentire il monitoraggio degli appalti pubblici verdi le stazioni appaltanti, ai sensi del Dlgs. 163/2006dovranno comunicare ad ANAC, nel rispetto delle modalità previste, i dati sui propri acquisti fatti conformemente ai Criteri ambientali Minimi (CAM).

Il documento specifica però che prima della definizione di un appalto, la stazione appaltante deve fare un’attenta analisi delle proprie esigenze, valutando la reale necessità di costruire nuovi edifici, a fronte della possibilità di adeguare quelli esistenti e di migliorare la qualità del costruito, considerando anche l’estensione della vita utile degli immobili.