normativa e legislazione tecnica

Pubblicato DM 07/08/2017: Regola Tecnica di prevenzione incendi per le attività scolastiche

Aggiornato il Codice di prevenzione incendi di cui al DM 03/08/2015

Nella Gazzetta Ufficiale n. 197 del 24/08/2017 è stato pubblicato il DM 07/08/2017, recante “Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività scolastiche, ai sensi dell’art. 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139”.

Il provvedimento, in vigore dal 25/08/2017 ovvero il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta, apporta modifiche al Codice di prevenzione incendi di cui al D.M. 03/08/2015 e può applicarsi in alternativa alle specifiche disposizioni per le scuole contenute nel D.M. 26/08/1992. Le norme tecniche, contenute nell’Allegato del provvedimento, possono essere applicate alle attività di scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie con oltre 100 persone presenti, indicate al numero 67 dell’Allegato 1 al D.P.R. 151/2011, sia per le attività esistenti alla data di entrata in vigore del provvedimento sia per quelle di nuova realizzazione, in alternativa alle specifiche disposizioni tecniche preesistenti di cui al D.M. 26/08/1992.

Con l’emanazione del decreto sono state conseguentemente apportate le necessarie modifiche agli artt. 1, comma 2 e 2, comma 1, del DM 03/08/2015 (relativi al campo ed alle modalità di applicazione del Codice di prevenzione incendi), ed è stato introdotto all’Allegato I del medesimo D.M. 03/08/2015, nella sezione V (Regole tecniche verticali), il capitolo V.7 contenente le norme in oggetto.

All’esito del monitoraggio dell’applicazione delle nuove norme tecniche sono verificati entro il 31 dicembre 2019 gli elementi raccolti al fine di determinare l’esclusiva applicazione delle disposizioni di cui al DM 07/08/2017 in commento, in sostituzione delle norme di prevenzione incendi per le attività scolastiche di cui al citato DM 26/08/1992. In relazione agli esiti della suddetta verifica si potrà pertanto procedere all’abrogazione del medesimo DM 26/08/1992.

Restano viceversa esclusi dal campo di applicazione del decreto in oggetto le attività di asili nido, per le quali occorre fare riferimento al DM 16/07/2014, applicabile agli asili nido con oltre 30 persone presenti, ma che detta anche disposizioni per le strutture con meno di 30 persone presenti.

Sono inoltre esclusi dal campo applicazione le scuole aziendali e gli ambienti didattici ubicati all’interno di attività non scolastiche, per le quali comunque le norme in oggetto possono costituire un utile riferimento.

Nel dettaglio, la regola tecnica verticale (RTV V.7) riporta indicazioni su:

  • classificazione delle scuole;
  • profili di rischio;
  • strategia antincendio;
  • reazione al fuoco;
  • resistenza al fuoco;
  • compartimentazione;
  • gestione della sicurezza antincendio;
  • controllo dell’incendio;
  • rivelazione ed allarme;
  • vani degli ascensori