normativa e legislazione tecnica

Ristrutturazioni: chiarimenti Agenzia delle Entrate su Iva agevolata al 10%

Chiarimento su qualificazione 'beni significativi' e autonomia funzionale

Tramite la circolare 15E/2018, del 12 luglio scorso, l’Agenzia delle Entrate fa chiarezza sui beni significativi e su come incidono nella agevolazione Iva al 10% negli interventi di ristrutturazione, in particolare si chiarisce la qualificazione dei “beni significativi” e i casi di autonomia funzionale delle componenti staccate rispetto al manufatto principale anche attraverso esempi concreti su tapparelle, scuri, veneziane, zanzariere e inferriate o grate di sicurezza.

Con la circolare in questione l’Agenzia ricorda che la Finanziaria 2000 ha previsto l’aliquota Iva ridotta del 10% per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria se eseguiti su immobili a prevalente destinazione abitativa. L’agevolazione coinvolge le prestazioni di servizi complessivamente rese e comprende anche le materie prime e semilavorate e gli altri beni necessari per realizzare l’intervento, a condizione che siano forniti da chi ha eseguito i lavori. Il valore di tali beni confluisce nel valore della prestazione di servizi e, ai fini del bonus, non è necessaria una loro distinta indicazione.

La categoria dei “beni significativi” incide sulle agevolazioni Iva previste per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, ovvero l’aliquota agevolata si applica soltanto sulla differenza tra il valore complessivo della prestazione e quello dei beni stessi. Il DM 29 dicembre 1999 specifica come i “beni significativi” sono quei beni il cui valore, in linea di massima, assume una certa rilevanza rispetto a quello delle forniture effettuate nell’ambito degli interventi agevolati di recupero del patrimonio edilizio.

Un elenco di beni significativi riportato dal DM prevede ad esempio: ascensori e montacarichi; infissi esterni e interni, caldaie, videocitofoni, apparecchiature di condizionamento e riciclo dell’aria, sanitari e rubinetterie da bagno, impianti di sicurezza, ecc.

Sull’argomento l’Agenzia chiarisce che la lista dei beni significativi contenuta nel DM 29 dicembre 1999 non è esaustivane fanno parte anche i beni con le stesse funzionalità di quelli elencati. Tra gli esempi si citano le stufe a pellet che, se utilizzate per riscaldare l’acqua, alimentare il sistema di riscaldamento e per produrre acqua sanitaria, possono essere assimilate alle caldaie in quanto “beni significativi”.

La circolare chiarisce inoltre che il valore delle parti staccate del bene significativo confluisce in quello della prestazione, gode quindi dell’aliquota agevolata al 10%, solo se tali parti sono connotate da una propria autonomia funzionale. A tal proposito vengono illustrati come esempi l’installazione di tapparelle, scuri, veneziane, zanzariere, inferriate o grate di sicurezza. Tali sistemi, oscuranti o protettivi, sono generalmente autonomi rispetto agli infissi (beni significativi) e il loro costo non viene da essi attratto.

Nel caso in cui invece le tapparelle, gli altri sistemi oscuranti e le zanzariere siano strutturalmente integrate negli infissi, il loro valore, ai fini dell’applicazione dell’aliquota agevolata, confluisce in quello dei beni significativi. Grate e inferriate, diversamente, risultano essere sempre autonome e vanno sempre considerate al 10%.

Sulla determinazione del valore specifico dei beni significativi, la circolare precisa che da questo deve essere escluso il mark-up, vale a dire il margine aggiunto dal prestatore al costo di produzione o al costo di acquisizione del bene.

In riferimento alle indicazioni sulla fatturazione, la circolare precisa che il prestatore è tenuto a indicare puntualmente, oltre al corrispettivo complessivo dell’operazione, comprensivo del valore dei beni significativi forniti nell’ambito dell’intervento, anche il valore degli stessi beni, evidenziando separatamente l’ammontare dell’imposta con applicazione dell’aliquota del 10% e quello risultante dall’applicazione dell’aliquota ordinaria.

Da ultimo la Circolare chiarisce che la norma ha efficacia retroattiva; tuttavia, i comportamenti difformi tenuti dai contribuenti fino al 31 dicembre 2017 non potranno essere oggetto di contestazione, mentre quelle già operate andranno abbandonate, sempre che il rapporto non sia esaurito; in ogni caso, non risulta rimborsabile l’eventuale maggiore imposta applicata sulle operazioni effettuate entro quella data.