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Sentenza del Tribunale dell’Unione Europea T-544/13 – etichettatura per il consumo di energia degli aspirapolvere

Il Tribunale dell'Unione europea ha respinto integralmente il ricorso promosso dalla Dyson contro la Commissione europea per l'annullamento del Regolamento delegato (UE) n. 665/2013 , che integra la Direttiva 2010/30/UE per quanto riguarda l’etichettatura indicante il consumo d’energia degli aspirapolvere

Secondo la Sentenza, la Dyson non è, infatti, riuscita a dimostrare l’esistenza di verifiche più affidabili, accurate e riproducibili di quella adottata dalla Commissione.

Dal 1° settembre 2014 tutti gli aspirapolvere venduti nell’Unione europea sono soggetti a un’etichettatura indicante il consumo di energia, le cui modalità sono precisate dalla Commissione in un Regolamento che integra la Direttiva sull’etichettatura indicante il consumo d’energia, come mezzo di informazione per i consumatori.

Il regolamento richiamato non prevede di sottoporre a verifica gli aspirapolvere con il contenitore della polvere pieno.

La Dyson è un’impresa che progetta e produce aspirapolvere ciclonici senza sacco. Ritenendo, sostanzialmente, che la verifica adottata dalla Commissione per misurare il livello di efficienza energetica degli aspirapolvere penalizzi i suoi prodotti rispetto agli aspirapolvere con sacco, la Dyson ha chiesto al Tribunale dell’Unione europea l’annullamento del Regolamento della Commissione.

La Dyson ha sostenuto che il regolamento indurrebbe i consumatori in errore, in quanto l’efficacia pulente è testata unicamente quando il contenitore per la raccolta della polvere è vuoto, e non durante l’uso.

A tale riguardo, il Tribunale ha constatato che la Dyson non ha provato la riproducibilità delle verifiche condotte con aspirapolvere pieni, non avendo dimostrato che gli stessi risultati potevano essere ottenuti in differenti laboratori per mezzo di un unico campione.

Secondo la Dyson, il regolamento favorirebbe gli aspirapolvere con sacco a discapito degli aspirapolvere senza sacco e/o degli aspirapolvere ciclonici, poiché la perdita di aspirazione dovuta all’intasamento dei sacchi non potrebbe essere individuata da prove effettuate in un contenitore della polvere vuoto.

Il Tribunale ha risposto che il regolamento non viola il principio della parità di trattamento. Infatti, sebbene esistano, per stessa ammissione della Commissione, differenze oggettive tra gli aspirapolvere senza sacco e gli aspirapolvere con sacco, la Commissione poteva trattare in modo uniforme tali diverse situazioni, poiché sussiste una giustificazione obiettiva e appropriata.

A tale riguardo, il Tribunale rileva che proprio a causa dell’assenza di verifiche riproducibili condotte con aspirapolvere pieni, era obiettivo e appropriato trattare allo stesso modo gli aspirapolvere senza sacco e gli aspirapolvere con sacco, come ha fatto la Commissione.

La circostanza che l’esame dell’efficienza energetica e dell’efficacia pulente dell’aspirapolvere con il contenitore per la raccolta della polvere  sia stata rinviata nel regolamento impugnato a cinque anni è giustificata dalle motivazione della Commissione. Essa infatti ha spiegato che non esistevano, alla luce dello stato delle conoscenze tecnologiche, verifiche affidabili, accurate e riproducibili con un contenitore della polvere pieno.

La Dyson, il 25 gennaio 2016 ha promosso ricorso Causa C-44/16 avanti la Corte di Giustizia Europea contro la Sentenza del Tribunale.