normativa e legislazione tecnica

Accordo commerciale EU-UK: i punti principali dell’intesa in sintesi

Testo integrale e FAQ

L’Unione Europea e il Regno Unito hanno formalmente raggiunto, in data 24 dicembre 2020, l’atteso accordo che regolerà i rapporti commerciali tra i Paesi dell’Unione europea e la Gran Bretagna nel nuovo scenario della Brexit.

L’intesa copre molteplici ambiti (commercio di beni e servizi,  investimenti, concorrenza, aiuti di Stato, trasparenza fiscale, trasporto aereo e stradale, energia e sostenibilità, protezione dei dati) e tratta aspetti anche non usualmente affrontati nei consueti accordi di libero scambio.

L’accordo è scaricabile al seguente link anche nella versione italiana, https://ec.europa.eu/info/relations-united-kingdom/eu-uk-trade-and-cooperation-agreement_en

Di seguito i punti più significativi:

Controlli doganali

Tutti i controlli e le formalità doganali richiesti dalla legislazione dell’UE (in particolare il Codice doganale dell’Unione) si applicheranno a tutte le merci che entrano nel territorio doganale dell’UE dal Regno Unito o che lasciano tale territorio doganale per il Regno Unito. Ciò non riguarda gli scambi di merci tra l’UE e l’Irlanda del Nord. Pertanto, dal 1 gennaio 2021, gli scambi commerciali con UK sono assoggettati alle medesime dichiarazioni doganali in uso per altri Stati extra UE.

Zero Tariffe

Tutti i dazi doganali sulle importazioni bilaterali di merci originari dell’UE e del Regno Unito sono vietati. I dazi all’esportazione sono ugualmente proibiti.

Regole Tecniche sugli scambi commerciali

Riferimenti comuni agli standard internazionali. Con riguardo alle verifiche di conformità dei prodotti, entrambe le parti hanno convenuto di consentire ai produttori di continuare ad “autodichiarare” la conformità, nel rispetto di regole di prodotto per prodotti a basso e medio rischio. Per i prodotti a rischio elevato, o che comunque prevedono una certificazione da ente terzo, non è previsto un mutuo riconoscimento automatico, ragion per cui gli enti di certificazione inglesi non sono più considerati enti notificati ai fini del mercato UE e viceversa. Confermata la collaborazione in materia di sorveglianza del mercato e scambio di informazioni su prodotti pericolosi e non conformi. Condiviso un approccio collaborativo per quanto concerne marchi ed etichette sui prodotti. Nel 2021 la Gran Bretagna metterà a punto le procedure sulla marcatura inglese UKCA.

Trasferimento dei dati

Confermato l’intento di consentire un libero flusso di dati tra l’UE e il Regno Unito, considerando quest’ultimo  alle stesse condizioni di uno Stato membro dell’UE. Per consentire temporaneamente ciò, è stato al momento concordato un periodo massimo di 6 mesi a partire dal 1° gennaio 2021, durante il quale il trasferimento dei dati dall’UE al Regno Unito non sarà soggetto ad ulteriori restrizioni. Tuttavia è opportuno stabilire regole contrattuali standard tra clienti e fornitori UE-UK.

Appalti pubblici

Le aziende dell’UE potranno partecipare su un piano di parità con le aziende del Regno Unito alle gare d’appalto previste dall’accordo e viceversa. L’accordo prevede inoltre la non discriminazione delle imprese dell’UE stabilite nel Regno Unito (e viceversa) per gli appalti di valore limitato.

Mobilità del personale qualificato

Consentiti trasferimenti e distacchi tra aziende tra loro collegate e locate in ambo le parti e comunque per fornire servizio e assistenza su apparecchiature vendute o affittate. Vi è una sostanziale lacuna per le visite di lavoro per la fornitura di servizi non connessi alle attrezzature che l’azienda ha venduto o affittato. In termini generali, a partire dal 1/1/2021, i cittadini britannici, indipendentemente dal luogo in cui hanno acquisito le rispettive qualifiche professionali, le stesse dovranno essere riconosciute in ogni Stato Membro interessato sulla base delle regole vigenti applicabili al riconoscimento di tali qualifiche originarie da Paese extra UE. L’intesa prevede la definizione di un meccanismo in base al quale l’UE e il Regno Unito potranno adottare, con approccio caso per caso  e per professioni specifiche, accordi per il mutuo riconoscimento delle qualifiche professionali. Queste disposizioni si applicherebbero a tutti gli Stati membri e al Regno Unito.

Energia, Ambiente e materie prime

Sull’energia, l’accordo prevede un nuovo modello di scambio e interconnettività, con garanzie per una concorrenza leale, anche sugli standard di sicurezza per l’offshore e la produzione di energia rinnovabile.  Divieto di doppia tariffazione dei beni energetici e delle materie prime. Impegno per garantire parità di condizioni per quanto riguarda aiuti di Stato nel settore dell’energia. Parità di condizioni nel mantenere alti livelli di protezione per la lotta ai cambiamenti climatici, la fissazione prezzo del carbonio, la trasparenza fiscale e gli aiuti di Stato.

Accordo Orizzontale sulla Governance

Istituzione di un Consiglio di partenariato congiunto, che si assicurerà che l’accordo sia correttamente applicato e interpretato e in cui verranno discusse tutte le questioni emergenti, al fine di garantire certezza del diritto alle imprese. Meccanismi vincolanti di applicazione e risoluzione delle controversie garantiranno il rispetto dei diritti di imprese: le imprese nell’UE e nel Regno Unito competeranno in condizioni di parità ed eviteranno di utilizzare la propria autonomia normativa per concedere sovvenzioni sleali o distorcere la concorrenza.

Segnaliamo infine una pagina di risposte alle domande più frequenti sull’Accordo: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_20_2532