internazionalizzazione

Accordo di Libero scambio UE – Giappone

L'entrata in vigore è prevista per il 1° febbraio 2019

L’Accordo di Libero Scambio UE – Giappone (Economic Partnership Agreement-EPA) è previsto entrare in vigore a partire dal 1° febbraio 2019.

Le aziende interessate a esportare in Giappone nel quadro di tale accordo dovranno procedere alla propria registrazione nel sistema REX (Registered Exporter System), certificando in tal modo l’origine UE del prodotto esportato. La registrazione al sistema REX avviene attraverso la presentazione della domanda all’Ufficio delle Dogane territorialmente competente, utilizzando unicamente il modulo di domanda 22-06 BIS, contenuto nel Regolamento di Esecuzione (UE) 2018/604 della Commissione del 18 aprile 2018 e scaricabile al seguente link: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0604&from=IT

Il modello per la registrazione REX per l’EPA UE-Giappone è lo stesso utilizzato per gli altri accordi commerciali della UE. Una volta ottenuto il numero REX al termine della registrazione, l’operatore potrà utilizzarlo per esportare in Giappone e in tutti i Paesi che lo richiedano nel quadro dei loro accordi preferenziali.
Come specificato dalla Commissione UE, infatti, la registrazione ottenuta per un Paese non necessita di essere “estesa” ad altri paesi con cui si è concluso un Accordo ed è valida automaticamente per tutti gli accordi che lo prevedono.
Per tale ragione, le aziende già registrate per il Canada non dovranno procedere a nuova registrazione.

Per maggiori approfondimenti, si riporta di seguito il link alla circolare dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in merito all’Accordo di Libero Scambio UE – Giappone, pubblicata il 23 gennaio scorso:
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/4680869/lgpd-c-1D-20190122-UE_Giappone.pdf/eb38634b-202a-4259-b3af-050612252641

La circolare approfondisce le principali disposizioni commerciali contenute nell’Accordo, fornendo chiarimenti sulle Regole di Origine, sulle prove dell’origine e sulle procedure operative da utilizzare (dichiarazione di origine, registrazione al sistema REX). Viene inoltre illustrata la principale novità introdotta dall’Accordo che riguarda la richiesta di riconoscimento del trattamento preferenziale che può essere basata anche sulla conoscenza, da parte del soggetto importatore, del carattere originario del prodotto (c.d. “conoscenza dell’importatore”).