anie emergenza covid 19

Pubblicato il DPCM 10 aprile “Misure urgenti di contenimento del contagio”

Il 10-Aprile-2020

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 97 di sabato 11 aprile il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”.

Il DPCM del 10 aprile introduce una nuova lista di codici ateco relativi alle attività che è consentito proseguire (Allegato 3 del Decreto). Tra le nuove attività incluse si segnala la manutenzione di materiale rotabile (codice ateco 33.17) e il nuovo codice per la fabbricazione di componenti e schede elettroniche (codici ateco 26.1 e 26.2.). Non amplia invece il codice ateco 27 relativo a molti dei nostri comparti, confermando i sottocodici 27.1. e 27.2. Altre attività potranno essere considerate nei successivi decreti del MISE ( come espressamente previsto nel DPCM).

In linea con il precedente DPCM del 22 marzo, si prevede che possano proseguire, previa comunicazione al Prefetto, attività funzionali ad assicurare la continuità delle filiere di cui all’Allegato 3 e dei servizi essenziali. Nella comunicazione al Prefetto occorre indicare le imprese o le amministrazioni beneficiarie delle attività svolte e l’attività funzionale può legittimamente proseguire – sulla base della comunicazione – senza che sia necessario un riscontro positivo da parte della Prefettura. Tuttavia, è fatto salvo il potere del Prefetto, sentito il Presidente della Regione, di sospendere l’attività laddove non sussistano le condizioni di sicurezza per la prosecuzione. Previa comunicazione al Prefetto possono continuare (mentre prima erano soggette ad autorizzazione) anche le attività dell’industria della difesa e dell’aerospazio, nonché le imprese che garantiscono la continuità a questa filiera.

Proseguono le attività degli impianti a ciclo continuo, la cui interruzione determinerebbe un grave pregiudizio all’impianto o un pericolo a cose o persone. Anche in questi casi, ai fini della prosecuzione dell’attività, il nuovo DPCM prevede l’invio di una comunicazione al Prefetto, che può sospendere l’attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni appena richiamate. La comunicazione non è richiesta se tali impianti sono finalizzati a garantire l’erogazione di un servizio pubblico essenziale.
Per tutte le attività che proseguono (codici ateco o comunicazione al prefetto) si conferma l’applicazione del Protocollo contenente le misure anti-contagio sottoscritto il 14 marzo scorso fra il Governo e le Parti Sociali.

Per le attività che invece resterebbero “sospese”, le novità riguardano la possibilità, previa comunicazione al Prefetto:
1) di consentire l’accesso ai locali aziendali di personale dipendente o di terzi delegati per lo svolgimento di attività di vigilanza, conservative e di manutenzione, gestione dei pagamenti, pulizia e sanificazione;
2) di effettuare la spedizione verso terzi di merci giacenti in magazzino, nonché la ricezione in magazzino, da parte di terzi, di beni e forniture.
3) di proseguire se organizzati in modalità a distanza o lavoro agile.

In allegato il testo del Decreto e l’Allegato 3 al Decreto contenente la lista dei codici ateco.