normativa e legislazione tecnica

Antincendio: approvate le Regole Tecniche Verticali per condomini e strutture sanitarie

Modifiche ai capitoli su reazione al fuoco ed esodo

L’ 11 febbraio il Comitato Centrale Tecnico Scientifico per la prevenzione incendi (CCTS) ha approvato lo schema di Regola Tecnica Verticale (RTV) per la prevenzione incendi nei condomìni oltre i 24 metri di altezza e nelle strutture sanitarie. La nuova norma sarà inclusa nel Codice di Prevenzione Incendi», il quale sarà pubblicato in Gazzetta ufficiale, dopo aver ricevuto l’ok da parte della Commissione Ue. Le nuove RTV sono pertanto al momento facoltative e alternative alle norme prescrittive (Dm 25 gennaio 2019 e Dm 246 del 16 maggio 1987).

Molte le modifiche intercorse dalla prima bozza dello scorso luglio.

  • Reazione al fuoco ed esodo: sopra ai 54 metri, nelle vie di esodo e negli spazi calmi, devono essere utilizzati materiali almeno del gruppo GM1 di reazione al fuoco. Per altezze inferiori occorre usare materiali almeno del gruppo GM2 o del gruppo GM3. In quest’ultimo caso esclusivamente nei percorsi d’esodo di edifici con massima quota dei piani fino a 54 metri e se, rispetto a quanto previsto dalla Rto (Regola tecnica orizzontale), viene incrementato il livello di prestazione del sistema di rivelazione e allarme. Non sono tenuti a seguire i requisiti minimi di reazione al fuoco solo gli appartamenti. Relativamente all’esodo sono obbligatorie due vie indipendenti per piani posti a quote maggiori di 32 metri e inferiori a -5 metri.
  • Nuove regole per piccole attività di tipo civile: studi professionali, uffici, attività artigiane o commerciali: per tutte queste tipologie di attività in edifici di altezza fino a 32 metri viene prescritta l’installazione di estintori. Per uffici a quota superiore occorrerà dotarsi di una rete di idranti. Per quote superiori a 32 metri (e fino ad 80 metri) è prevista la segnalazione manuale d’incendio da parte degli occupanti. Due note della Rtv consigliano agli occupanti degli appartamenti di avere a disposizione coperte antincendio e di installare rivelatori autonomi di fumo con avvisatore acustico. Inoltre negli appartamenti di edifici di tipo HE ed HF (con massima quota dei piani superiore a 54 metri), dove non presente un impianto di rivelazione e allarme incendio (Irai), devono essere previsti rivelatori autonomi di fumo con avvisatore acustico.
  • Responsabilità: l’amministratore ha il dovere di adottare e verificare misure volte a prevenire l’innesco di un incendio. Dovrà pertanto verificare il corretto deposito di eventuali materiali combustibili, il mantenimento della disponibilità delle vie di esodo, la riduzione di sorgenti di innesco. Dovrà anche valutare il rischio incendio in occasione di lavori di manutenzione o in caso di modifiche all’attività (promiscuità strutturale, impiantistica o dei sistemi di vie di esodo).
  • Prescrizioni nelle strutture sanitarie: la nuova norma si applica agli ospedali e alle Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA), con più di 25 posti letto, ma anche le strutture sanitarie che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale (riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio) di superficie complessiva superiore a 500 mq. Le aree commerciali non possono superare i 400 mq di superficie lorda, e ogni singola attività commerciale non può avere un carico di incendio specifico superiore a 200 MJ/mq. Si può arrivare a 600 mq solo se le aree commerciali sono inserite in un compartimento distinto e se il resto dell’attività è a prova di fumo. Viene ammessa un’estensione fino a un massimo di 1000 mq se l’area commerciale è dotata di un sistema automatico di controllo o estinzione dell’incendio. Per quanto concerne la progettazione della rete di idranti a servizio delle strutture che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero o residenziale, valgono i parametri minimi di livello 1 di pericolosità (fino a 50 posti letto) e livello 2 (se il numero di posti letto è superiore a 50). Nell’ultimo caso è richiesta anche protezione esterna. Viene prevista inoltre la protezione mediante una rete di idranti all’aperto per eventuali aree esterne, coperte o scoperte, con carico di incendio specifico superiore a 1200 MJ/mq, destinate anche temporaneamente allo stoccaggio, alla movimentazione ed al carico o scarico delle merci, al deposito dei materiali di scarto e degli imballaggi.
  • Strategia d’esodo: sono previste due prescrizioni: 1) le aree destinate a ricovero in regime ospedaliero o residenziale, adibite ad unità speciali, devono consentire l’esodo orizzontale progressivo; 2) nelle zone adibite ad unità speciali o cure intensive, nelle quali il paziente è collegato ad apparecchiature salvavita o endoscopiche, deve essere consentito l’esodo orizzontale progressivo nell’ambito delle medesime aree.