ambiente energia

Certificatori energetici e impianti termici: definiti nuovi Regolamenti.

Il Dpr completa il quadro normativo sulla certificazione energetica: da oggi certificatori “formati” e stop ai controlli annuali sugli impianti sotto i 100 Kw

Il Consiglio dei Ministri del 15 febbraio 2013 ha varato il regolamento che definisce i requisiti per i certificatori energetici degli edifici e sulle operazioni di manutenzione e controllo negli impianti di climatizzazione invernale ed estiva negli edifici. I provvedimenti sanano i rilievi mossi dalla Commissione europea che aveva avviato una procedura di infrazione a carico dell'Italia per incompleto recepimento da parte dell’Italia della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico nell'edilizia.

Il Decreto è il tassello che completa il quadro normativo sulla certificazione energetica, costituito dal Dlgs 192/2005 (modificato dal Dlgs 311/2006), dal Regolamento con le metodologie di calcolo e i requisiti minimi per la prestazione energetica degli edifici e degli impianti termici (Dpr 59/2009) e dalle Linee guida nazionali per la certificazione energetica (DM 26 giugno 2009).


Il Regolamento – emanato ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera c), del Dlgs 192/2005 – consentirà di svolgere l’attività di certificazione energetica a:
– i tecnici abilitati, sia dipendenti di enti pubblici o di società di servizi pubbliche o private che liberi professionisti, in possesso di almeno uno dei seguenti titoli: laurea in architettura, ingegneria, agraria, scienze forestali, diploma di perito industriale, geometra, perito agrario;
– gli enti pubblici o gli organismi di diritto pubblico accreditati che svolgono attività di ispezione del settore edile e degli impianti;
– le società di servizi energetica (ESCo).


I tecnici dovranno frequentare specifici corsi di formazione per la certificazione energetica della durata minima di 64 ore, i cui contenuti sono illustrati nell’Allegato 1 al Decreto. I corsi saranno tenuti, a livello nazionale, da Università, Enti di ricerca, Ordini e Collegi professionali, a livello regionale dalle Regioni e Province autonome e da altri soggetti autorizzati dalle Regioni.

L’Attestato di Certificazione Energetica (ACE) ha valenza di atto pubblico, con la responsabilità diretta del tecnico che lo firma.
Il Regolamento si applicherà nelle Regioni e Province autonome che non hanno una propria disciplina in materia di qualificazione dei certificatori energetici. Le Regioni e Province autonome che invece hanno già legiferato su questo tema devono adeguare la propria normativa per renderla coerente con quella nazionale.


Per quanto riguarda gli impianti termici, il Regolamento introduce misure semplificate per gli impianti con una potenza minore di 100 Kw, che rappresentano il 90% del totale. Il nuovo regolamento prevede che i controlli su questi impianti non siano più annuali, ma biennali o quadriennali a seconda della potenza e del tipo di alimentazione.
Oltre alle procedure, il decreto definisce i requisiti dei soggetti responsabili della manutenzione e delle ispezioni sugli impianti. Per garantire un monitoraggio adeguato, viene inoltre promosso il Catasto territoriale degli impianti termici, da sviluppare in modo connesso con le banche dati relative agli attestati di prestazione energetica.