italia

Convertito in legge il DL Sostegni-ter: novità in tema di appalti, edilizia e ambiente

Il 28-Marzo-2022

È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 73 di lunedì 28 marzo la legge di conversione del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico”, c.d. DL Sostegni-ter.

Rispetto alla versione precedente (si rinvia al commento al seguente link), sono state introdotte alcune novità nel corso dell’esame parlamentare del provvedimento.

Nel corso dell’esame al Senato è confluito, tramite emendamento, nel DL Sostegni-ter (art. 28) il DL Cessione del credito (decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 13), con cui, si ricorda, era stata ripristinata la possibilità di cessione del credito multipla per i c.d. Bonus Edilizi (si rinvia al commento al seguente link).

In tema di Appalti, in sede di esame parlamentare è stata introdotta una nuova disposizione (art. 29 comma 11-bis) in base alla quale si prevede che per gli accordi quadro già aggiudicati o efficaci le stazioni appaltanti possano utilizzare le risultanze dei prezzari regionali, come rideterminati seguendo le linee guida previste dal decreto MIMS. Inoltre, nelle more dell’aggiornamento di tali prezzari, le stazioni appaltanti possono, ai fini dell’esecuzione degli accordi quadro, incrementare o diminuire le risultanze dei prezzari regionali utilizzati sulla base del nuovo prezzario semestrale previsto dal decreto MIMS, fermo restando il ribasso formulato in sede di offerta dall’impresa aggiudicataria.

Sempre in materia di Appalti, un’uteriore novità riguarda la proroga al 30 giugno 2023 del termine a partire dal quale può essere sciolto il collegio consultivo tecnico, su accordo delle parti, nei casi in cui ne sia obbligatoria la costituzione, nell’ambito della realizzazione di opere sopra soglia (art. 29 comma 13-bis).

Tra le novità in ambito di Edilizia, si segnala la proroga dei termini per la comunicazione di cessione del credito o sconto in fattura e della dichiarazione precompilata (art. 10-quater). Si prevede infatti che la comunicazione per l’esercizio delle opzioni di sconto sul corrispettivo o cessione del credito relative alle detrazioni spettanti per gli interventi di ristrutturazione edilizia, recupero o restauro della facciata degli edifici, riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti solari fotovoltaici e infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici (per interventi sia su unità immobiliari, sia su parti comuni degli edifici) debba essere trasmessa, a pena di decadenza, all’Agenzia delle Entrate, entro il 29 aprile 2022 per le spese sostenute nel 2021 e per le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020. Per il 2022 il termine del 30 aprile per la messa a disposizione della dichiarazione precompilata è prorogato al 23 maggio 2022.
Viene inoltre esteso il Superbonus turismo anche alle unità abitative mobili in strutture ricettive (art. 4-bis).

In materia di Ambiente, in sede parlamentare è stata introdotta una norma che reca misure temporanee per la raccolta e il trattamento dei RAEE (art. 18-bis). In particolare, si raddoppia il quantitativo massimo di RAEE – Raggruppamento 3 (Monitor e tv) nei depositi temporanei di prima raccolta, nei depositi dei locali dei punti vendita e nei depositi comunali. Si prevede inoltre che i soggetti autorizzati alla gestione e allo smaltimento ed al recupero di tali rifiuti possano aumentare la capacità annua e istantanea di stoccaggio, nel limite massimo dell’80%, per le operazioni di deposito preliminare e messa in riserva, a condizione che detto limite rappresenti una modifica non sostanziale ai sensi del Codice dell’Ambiente e rispetti le disposizioni in materia di prevenzione degli incendi e in materia di elaborazione dei piani di emergenza. Gli ampliamenti degli stoccaggi di rifiuti possono essere effettuati nelle medesime aree autorizzate o in aree interne al perimetro della ditta aventi i medesimi presidi ambientali e nel rispetto delle norme tecniche di stoccaggio relative alle caratteristiche del rifiuto.

In allegato il testo della legge.