anie emergenza covid 19

Approvato quadro temporaneo di aiuti di Stato per emergenza Covid-19

Il 17 marzo, la Commissione europea ha inviato agli Stati membr, per consultazione, un progetto di proposta di un quadro temporaneo in materia di aiuti di Stato a sostegno dell'economia nel contesto dell’epidemia di COVID-19.

La base giuridica delle misure di aiuto è l’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del TFUE, che prevede una deroga al divieto di aiuti di Stato in caso di grave turbamento dell’economia dell’UE.

La Commissione ha individuato quattro misure di aiuti nel progetto di proposta di temporary framework:

  • Aiuti sotto forma di sovvenzione diretta o agevolazioni fiscali: gli Stati membri sarebbero in grado di istituire regimi per concedere fino a 500.000 € a una società per far fronte alle sue urgenti esigenze di liquidità.
  • Aiuti sotto forma di garanzie agevolate su prestiti bancari: gli Stati membri possono concedere garanzie statali o istituire sistemi di garanzia a sostegno dei prestiti bancari sottoscritti da società. Questi avrebbero premi agevolati, con riduzioni del tasso di mercato stimato per i premi annuali per nuove garanzie per le PMI e le non PMI. Vi sono alcuni limiti previsti per l’importo massimo del prestito, che si basano sulle esigenze operative delle società (stabilite sulla base delle fatture salariali o delle esigenze di liquidità). Le garanzie possono riguardare sia gli investimenti che i prestiti in conto capitale circolante.
  • Aiuti sotto forma di tassi di interesse agevolati: gli Stati membri possono concedere prestiti pubblici e privati ​​a imprese con tassi di interesse agevolati. Tali prestiti devono essere concessi a un tasso di interesse, almeno pari al tasso di base applicabile il 1 ° gennaio 2020 più il premio per il rischio di credito corrispondente al profilo di rischio del beneficiario, con tassi diversi per le PMI e le non PMI. Il tasso di base è fissato al fine di fornire maggiore certezza sulle condizioni di finanziamento in questo contesto instabile. Come per la possibilità di fornire garanzie agevolate, vi sono alcuni limiti relativi all’importo massimo del prestito, che si basano sulle esigenze operative delle società (stabilite sulla base delle fatture salariali o delle esigenze di liquidità). I prestiti possono riguardare sia le esigenze di investimento sia il capitale circolante.
  • La quarta e ultima misura riconosce l’importante ruolo del settore bancario e di altri intermediari finanziari nell’affrontare gli effetti economici dell’epidemia COVID-19. Il quadro temporaneo chiarisce che, se gli Stati membri decidono di incanalare gli aiuti all’economia reale attraverso le banche, si tratta di aiuti diretti ai clienti delle banche, non alle banche stesse. Fornisce inoltre indicazioni su come ridurre al minimo eventuali aiuti residui indebiti alle banche e garantire che l’aiuto venga trasferito, nella misura del possibile, ai beneficiari finali sotto forma di maggiori volumi di finanziamento, portafogli più rischiosi, minori requisiti di garanzia, premi di garanzia inferiori o tassi di interesse più bassi.

Il presupposto soggettivo per usufruire delle misure di cui sopra è che le società sono entrate in difficoltà dopo il 31 dicembre 2019. Questo per garantire che il quadro temporaneo non venga utilizzato per il sostegno dei contribuenti non correlato all’epidemia di COVID-19. Inoltre, il quadro temporaneo prevede anche obblighi generali di trasparenza.

Si segnala che il temporary framework in corso di adozione non sostituisce ma si affianca agli strumenti già a disposizione degli Stati per la concessione di aiuti in linea con il quadro normativo europee, che in questa contingenza, la Commissione è pronta ad autorizzare in maniera più rapida possibile:

  • gli orientamenti sugli aiuti di Stato al salvataggio e alla ristrutturazione delle imprese in difficoltà (che contiene una disciplina ad hoc sulle PMI in difficoltà);
  • gli aiuti a imprese per eventi eccezionaliex art. 107(2) b TFUE e
  • gli aiuti volti a porre rimedio a un grave turbamento dell’economiaex art. 107(3) b) TFUE.

In particolare, la Commissione ha riconosciuto che in Italia vi sono le condizioni per erogare aiuti “a ovviare ai danni arrecati da calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali” ex art. 107(2) b TFU – che a priori non sono considerati produttivi di effetti distorsivi sulla concorrenza – ai settori economici particolarmente colpiti dall’emergenza, tra cui quello dei trasporti.

La commissaria Vestager ha ricordato che, in aggiunta a queste nuove misure, “la Commissione consentirà agli Stati membri di sfruttare tutta la flessibilità prevista dalle norme sugli aiuti di Stato per affrontare questa situazione senza precedenti”.

In allegato il quadro temporaneo delle misure di aiuto.