normativa e legislazione tecnica

Covid19: installazione e manutenzione impianti presso attività ancora non autorizzate

Consentiti gli interventi a tutela della sicurezza.

Le attività impiantistiche di cui al Codice ATECO 43.2 – manutenzione, riparazione e installazione di nuovi impianti – sono consentite dal Dpcm 11 marzo 2020, a patto di salvaguardare la salute dei lavoratori e dei cittadini tramite il distanziamento sociale e l’utilizzo dei Dispositivi di Protezione Individuale.

Con riferimento, inoltre, alle FAQ del Governo e alla risposta della Prefettura di Ravenna a uno specifico quesito posto da un installatore CNA (secondo cui le attività comprese nei codici ATECO 43.2 si estendono “a qualsiasi tipo di attività, nel rispetto dei protocolli d’intesa anti-contagio siglati con i rappresentanti delle categorie economiche”), è possibile concludere che le imprese impiantistiche possono svolgere per intero la propria attività. Gli installatori possono quindi lavorare nei cantieri, ancora chiusi agli operatori dell’edilizia e installare nuovi impianti nelle abitazioni private e nelle aziende, nelle quali è ancora precluso il lavoro a muratori e imbianchini.

Per analogia, è verosimile sostenere che anche in tutti gli altri luoghi dove si svolgono attività ancora non autorizzate quali ristoranti, bar, scuole, alberghi e tutta l’ospitalità in genere, sia da ritenersi consentita l’installazione e la manutenzione degli impianti al loro interno, soprattutto per questioni di sicurezza. Un corto circuito potrebbe provocare un incendio senza che l’impianto antincendio o gli estintori riescano ad entrare in funzione in quanto non è stato possibile effettuare, e non per responsabilità dell’impiantista, la programmata manutenzione. A tal fine si attendono comunque indicazioni di dettaglio da parte del Governo.