normativa e legislazione tecnica

Decreto Aiuti: novità Superbonus 110% e cessione del credito

Il Decreto Aiuti contiene anche misure su caro-energia, procedure autorizzative delle FER, liquidità e compensazione dei crediti delle imprese nei confronti della pubblica amministrazione.

In data 14 luglio il Senato ha approvato definitivamente il disegno di legge di conversione, con modificazioni, del Decreto Aiuti – decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, recante misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina.

L’articolo 14 proroga di tre mesi il termine previsto per realizzare il 30 per cento dei lavori effettuati sulle unità immobiliari dalle persone fisiche, soglia necessaria per avvalersi del Superbonus nel 2022. Per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, la detrazione del 110% spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 settembre 2022 (anziché 30 giugno 2022) siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell’intervento complessivo. Il conteggio del 30 per cento va riferito all’intervento nel suo complesso, comprensivo anche dei lavori non agevolati al 110 per cento.

La disposizione interviene anche sulla disciplina della cessione del credito, stabilendo che alle banche e alle società appartenenti ad un gruppo bancario iscritto all’albo della Banca d’Italia, è sempre consentita la cessione a favore di soggetti diversi dai consumatori o utenti. È dunque ampliata la platea degli acquirenti finali che possono acquistare dalla propria banca (o da società appartenenti al gruppo bancario) crediti d’imposta derivanti dal Superbonus e dagli altri Bonus edilizi (banche, imprese e organismi di investimento, imprese di assicurazione, fondi pensione, investitori istituzionali, imprese di grandi dimensioni, tutti i soggetti diversi dalle persone fisiche che agiscono per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta). I crediti sono quindi cedibili a tutti i correntisti titolari di partita Iva, che, in ogni caso, non potranno cedere a loro volta le somme acquisite dalla banca.

La novità si applica anche alle cessioni o agli sconti in fattura comunicati all’Agenzia delle entrate prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del “decreto Aiuti”, fermo restando il limite massimo di cessioni stabilito dall’articolo 121, comma 1, lettere a) e b), Dl 34/2020.

Le nuove norme in materia di cedibilità del credito si applicano alle comunicazioni della prima cessione o dello sconto in fattura inviate all’Agenzia delle entrate a partire dal 1° maggio 2022.

Il Decreto Aiuti disciplina:

  • disposizioni in materia di procedure autorizzative per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili
  • bonus sociale energia elettrica e gas
  • azzeramento oneri generali di sistema nel settore elettrico per il terzo trimestre 2022 (articolo 1 dell’abrogato DL 80/2022)
  • riduzione iva e onori generali nel settore del gas il terzo trimestre dell’anno 2022 (articolo 2 dell’abrogato DL 80/2022)
  • incremento dei crediti di imposta in favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale
  • disposizioni urgenti in materia di liquidità
  • disposizioni in materia di compensazione dei crediti maturati dalle imprese nei confronti della pubblica amministrazione