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Direttiva Single-use plastics: linee guida della Commissione Europea

In fase di preparazione il recepimento nazionale della direttiva

La Commissione Europea ha adottato, il 31 maggio scorso, le proprie Linee guida legate alla Direttiva 2019/904/UE Single Use Plastic – SUP sulla plastica monouso e sulla riduzione dell’impatto ambientale e divieto di immissione sul mercato europeo di taluni prodotti di plastica monouso.

Gli orientamenti mirano a  facilitare un’applicazione corretta e armonizzata delle parti principali della direttiva, in particolare per quanto riguarda la definizione di plastica, di prodotti di plastica monouso fatti di plastica in tutto o in parte e dei diversi articoli contemplati dalla direttiva. Ai sensi della direttiva, la definizione di plastica comprende i materiali costituiti da un polimero cui possono essere stati aggiunti additivi o altre sostanze, e che possono funzionare come componenti strutturali principali dei prodotti finiti, a eccezione dei polimeri naturali che non sono stati modificati chimicamente; tale definizione di plastica copre anche quella a base biologica e biodegradabile.
La direttiva esclude vernici, inchiostri e adesivi. Gli orientamenti fanno ulteriore chiarezza, in particolare, sui termini “polimeri naturali” e “modifica chimica” per garantire un’attuazione uniforme in tutta l’UE.

La direttiva dev’essere recepita nel diritto nazionale e applicata a decorrere dal 3 luglio 2021. Entro tale data gli Stati membri dovranno adottare misure per garantire che determinati prodotti di plastica monouso non possano più essere immessi sul mercato dell’UE. Si tratta di prodotti specifici per i quali esistono sul mercato alternative economicamente accessibili che non sono di plastica: bastoncini cotonati, posate, piatti, cannucce, mescolatori per bevande, aste per palloncini, ma anche tazze, contenitori per alimenti e bevande in polistirene espanso e tutti i prodotti in plastica oxo-degradabile. Per altri prodotti di plastica monouso, come gli attrezzi da pesca, sacchetti di plastica monouso, bottiglie, contenitori per bevande e alimenti per il consumo immediato, pacchetti e involucri, filtri del tabacco, articoli sanitari e salviettine umidificate, sono state decise altre misure, come obblighi di etichettatura, regimi di responsabilità estesa del produttore (principio “chi inquina paga”), campagne di sensibilizzazione e specifiche di progettazione, per limitarne l’uso, ridurne il consumo ed evitarne la dispersione nell’ambiente.

Gli Stati membri sono inoltre tenuti a garantire che determinati prodotti di plastica monouso immessi sul loro mercato rechino sul prodotto o sul suo imballaggio una marcatura per informare i consumatori della presenza di plastica nel prodotto e del metodo appropriato di smaltimento dei rifiuti evitando di disperderli nell’ambiente. A livello nazionale il Ministero della Transizione ecologica sta attualmente predisponendo uno schema di decreto legislativo per il recepimento della direttiva nel diritto nazionale.