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DL Cessione del Credito: cessione multipla solo all’interno del sistema bancario e novità su extraprofitti FER

Il 25-Febbraio-2022

Venerdì 25 febbraio è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale pubblicato il decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 13 recante “Misure urgenti per il contrasto alle frodi e per la sicurezza nei luoghi di lavoro in materia edilizia, nonché’ sull’elettricità prodotta da impianti da fonti rinnovabili”, c.d. DL Cessione Credito. Il decreto sarà presentato al Senato per l’avvio dell’iter di conversione in legge e, con ogni probabilità, verrà fatto confluire tramite un emendamento del Governo all’interno del DL Sostegni-ter, attualmente all’esame della Commissione Bilancio.

Il decreto interviene a modifica dell’articolo 28 del DL Sostegni-ter che aveva di fatto sospeso la possibilità di cessioni del credito multiple per i c.d. Bonus edilizi (tra cui Superbonus, Bonus Ristrutturazioni, Ecobonus), una disposizione fortemente criticata che aveva portato al blocco del mercato e degli interventi in corso.

Come da richieste di Federazione ANIE (Audizione DL Sostegni-ter 11 febbraio 2022), il decreto ripristina, anche se con limitazioni, la possibilità di cessioni del credito plurime per i c.d. Bonus Edilizi prevedendo, sia nel caso di cessione del credito che nel caso dello sconto in fattura, che dopo la prima cessione possano essere fatte due ulteriori cessioni, ma unicamente a favore di banche, intermediari finanziari e società appartenenti a un gruppo bancario iscritti all’albo del TUB o imprese di assicurazione autorizzate da DLgs 209/2005. Mentre quindi la prima cessione è senza vincoli, le successive due possono avvenire solo all’interno del sistema bancario.

Si pone inoltre il divieto di cessione parziale dei crediti e, nell’ottica di consentire all’Agenzia delle Entrate di risalire all’intervento edilizio che ha dato origine alle cessioni e di verificarne la correttezza, viene introdotto un Codice Identificativo Unico da indicare nelle comunicazioni delle eventuali successive cessioni secondo le modalità previste da un successivo provvedimento attuativo.

Le sanzioni si fanno più pesanti per le frodi nel settore edilizio (articolo 2), dove il decreto interviene anche a modifica del Codice Penale con un inasprimento delle pene.
In particolare, con una modifica al DL Rilancio (D.L. 19 maggio 2020 n. 34), si prevede che qualora un tecnico abilitato esponga informazioni false od ometta informazioni rilevanti in sede di asseverazione sia punito con la reclusione da 2 a 5 anni e con una multa da 50.000 a 100.000 euro, con pena aumentata nel caso in cui il fatto sia commesso al fine di conseguire un ingiusto profitto per sé o per altri. Si prevede, inoltre, che i soggetti che rilasciano asseverazioni debbano sottoscrivere polizze assicurative della responsabilità civile per ciascun intervento comportante attestazioni o asseverazioni, con massimale pari agli importi dell’intervento oggetto di attestazione o asseverazione.

Il decreto fa chiarezza sui crediti di imposta sequestrati dall’Autorità giudiziaria (articolo 3), prevedendo che possano essere utilizzati una volta cessati gli effetti del provvedimento di sequestro entro i termini previsti dalla norma sulla cessione dei crediti di imposta aumentati di un periodo pari alla durata del sequestro medesimo.

Per i lavori di valore superiore a 70.000 euro avviati in seguito a 90 giorni dall’entrata in vigore del decreto, la possibilità di usufruire dei bonus edilizi viene subordinata all’applicazione da parte delle imprese che eseguono i lavori dei contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. L’intento è di limitare l’esecuzione dei lavori ad imprese regolari e qualificate anche dal punto di vista della sicurezza dei cantieri, cercando di escludere quindi la possibilità di imprese “improvvisate”.

Infine, il decreto interviene sul meccanismo di compensazione prezzi nelle rinnovabili già previsto dall’art. 16 del DL Sostegni-ter (c.d. Extraprofitti FER), abrogandolo e inserendo alcune modifiche rispetto alla disciplina in vigore.
Rispetto al testo precedente, per gli impianti di potenza superiore a 20 kw che non accedono ai meccanismi di incentivazione, si circoscrive l’applicazione del meccanismo di compensazione ai soli impianti entrati in vigore prima del 1° gennaio 2010. La modifica va quindi nel senso di promuovere maggiormente lo sviluppo degli impianti non incentivati,25 con l’eccezione di quelli di più “datati”, non andando ad incidere negativamente su quelli che sono gli investimenti in corso.
Viene inoltre modificato il meccanismo di calcolo dei prezzi di riferimento zonali, con l’inserimento di una tabella di prezzi zonali fissa, riferita a ciascuna zona di mercato, allegata al decreto e si inserisce un meccanismo diverso di calcolo del prezzo di mercato per gli impianti con potenza >20 kw diversi da quelli a fonte solare, eolica, geotermica, e da fonti idriche e acqua fluente.

In allegato il testo del decreto.