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Covid-19: DPCM 22 marzo “Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale”

Identificate filiere essenziali e attività funzionali alle filiere essenziali

Federazione ANIE ha lavorato con Confindustria e il Ministero per definire le filiere essenziali identificate nel DPCM 22 marzo (che peraltro potranno essere integrate con un successivo decreto del MISE). Importante è la possibilità, prevista nel decreto, che restino attive anche le imprese che svolgono attività funzionali alle filiere di cui all’allegato 1, previa comunicazione alle Prefetture.

Segue quindi che il decreto prevede:

  • la prosecuzione di tutte quelle attività indicate nell’Allegato 1
  • la prosecuzione di tutte le attività funzionali ad assicurare la continuità delle filiere indicate in Allegato 1, nonché dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali, previa comunicazione al Prefetto della Provincia in cui è ubicata l’attività produttiva.
  • la prosecuzione delle attività degli impianti a ciclo continuo, la cui interruzione determinerebbe un grave pregiudizio all’impianto o un pericolo di incidenti. Anche in questi casi è prevista una comunicazione al Prefetto.

Nei casi in cui è prevista la comunicazione del Prefetto, lo stesso  può sospendere l’attività qualora ritenga non sussistano le condizioni dichiarate. Fino all’adozione dei provvedimenti di sospensione dell’attività, l’azienda è legittimata ad esercitare sulla base della dichiarazione resa.

Federazione ANIE ha chiesto al Ministero che venga predisposto un “Modello” valido per ogni Prefettura. In attesa che possa essere adottato un modello, il Servizio Legale di ANIE, tenendo conto delle indicazioni già fornite dalle Prefetture, ed in particolare dalla Prefettura di Milano, ha preparato un fac-simile per i soci ANIE.

Richiedi fac–simile

Il decreto prevede inoltre che, le imprese le cui attività sono sospese per effetto dello stesso, possono completare le attività necessarie alla sospensione entro il 25 marzo 2020, compresa la spedizione delle merci in giacenza.

Le disposizioni del decreto sono efficaci fino al 3 aprile 2020.