altre misure per la competitivita

Mini-IRES

L’imposta sul reddito delle società (IRES) è un’imposta proporzionale e personale che si ottiene tramite applicazione di un’aliquota unica, fissata al 24% dalla Legge di Bilancio del 2016. La Mini-IRES, introdotta con la Legge di Bilancio 2019, prevede uno sconto di 9 punti percentuali dell’IRES (e dell’IRPEF in alcuni casi) per la quota degli utili reinvestiti in nuove assunzioni o in acquisizioni di beni strumentali. Con il Decreto Crescita c’è un’importante rivisitazione della misura che si ridimensiona allargando però il bacino di utenza a tutte le imprese che aumentano la misura degli utili non distribuiti: nel 2019 l’aliquota ridotta sarà pari al 22,5%, nel 2020 al 21,5% e nel 2021 al 20,5%.

OBIETTIVO

Ridurre la pressione fiscale per le imprese che investono e assumo.

BENEFICI

A decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021 l’imposta sul reddito delle società può essere applicata sul reddito d’impresa dichiarato, fino a concorrenza dell’importo corrispondente agli utili di esercizio accantonati a riserve diverse da quelle di utili non disponibili, nei limiti dell’incremento di patrimonio netto, in misura ridotta di quattro punti percentuali; per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018 e per i due successivi la stessa è applicabile in misura ridotta, rispettivamente, di 1,5 punti percentuali, di 2,5 punti percentuali, di 3,5 punti percentuali.

In base a quanto previsto nel testo del Decreto Crescita:

  • si considerano riserve di utili non disponibili le riserve formate con utili diversi da quelli realmente conseguiti in quanto derivanti da processi di valutazione. Ai fini dell’agevolazione, rilevano gli utili realizzati a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2018 e accantonati a riserva, ad esclusione di quelli destinati a riserve non disponibili;
  • l’incremento di patrimonio netto sul quale applicare l’aliquota agevolata è dato dalla differenza tra il patrimonio netto risultante dal bilancio d’esercizio del periodo d’imposta di riferimento, senza considerare il risultato del medesimo esercizio, al netto degli utili accantonati a riserva, agevolati nei periodi di imposta precedenti, e il patrimonio netto risultante dal bilancio d’esercizio del periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2018, senza considerare il risultato del medesimo esercizio;
  • per ciascun periodo d’imposta, la parte degli utili accantonati a riserva agevolabili che eccede l’ammontare del reddito complessivo netto dichiarato è computata in aumento degli utili accantonati a riserva agevolabili dell’esercizio successivo.

L’agevolazione è cumulabile con altri benefìci eventualmente concessi, ad eccezione di quelli che prevedono regimi forfetari di determinazione del reddito.

DESTINATARI

Società di capitali, enti non commerciali, cooperative.

Le disposizioni sono applicabili anche ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, al reddito d’impresa dichiarato dagli imprenditori individuali e dalle società in nome collettivo e in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria.

MODALITA’ DI ACCESSO

Sia accede automaticamente in fase di redazione di bilancio.