transizione 5 0

Cumulabilità

Il credito d’imposta non è cumulabile, in relazione ai medesimi costi ammissibili, con:

  • il credito d’imposta per investimenti in beni nuovi strumentali 4.0
  • il credito d’imposta per investimenti nella ZES Unica.

Il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che questo cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive non porti al superamento del costo sostenuto.