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Iperammortamento, ulteriori chiarimenti del Mise

Il 24-Maggio-2018

Pubblicate le nuove FAQ su beni agevolabili e interconnessione

Il Ministero dello Sviluppo Economico con Circolare direttoriale 23 maggio 2018 n. 177355 ha rilasciato nuovi chiarimenti sulla portata dei requisiti obbligatori dell’interconnessione e dell’integrazione automatizzata, e sull’applicazione del beneficio a tipologie di beni strumentali materiali non specificati negli esempi della circolare del 30 marzo 2017 e nelle FAQ pubblicate il 19 maggio e il 12 luglio.

Tra i casi presi in esame, si segnalano in particolare:

  •  Guida automatica e semiautomatica – Requisito per le “macchine, anche motrici e operatrici, strumenti e dispositivi per il carico e lo scarico, la movimentazione…” necessario solo per i beni qualificabili come “macchine mobili” ai sensi della Direttiva 46/2007/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio (es. trattori agricoli, pale gommate, dumper utilizzati nei cantieri edili, carrelli utilizzati in ambito portuale per la movimentazione dei container). Non è, invece, richiesto per le altre macchine operatrici diverse da quelle “mobili” (es. gru a torre o carriponte). Se le macchine senza operatore a bordo sono univocamente gli AGV, possono essere considerate macchine mobili a guida semiautomatica quelle dotate di sistemi di guida in grado di controllare almeno una funzione di spostamento (es. sterzata, velocità, arresto).
  • Silos dotati di attrezzatura sensoristica – L’immobile resta escluso dal beneficio, ma l’eventuale dotazione o aggiunta delle attrezzature sensoristiche, dei sistemi di ventilazione o di altri congegni e componenti impiantistiche funzionali allo specifico processo produttivo possono assumere autonomo rilievo ai fini dell’iperammortamento, a condizione che venga rispettato il requisito dell’interconnessione al sistema informativo di fabbrica.
  • Sistemi di gestione dell’energia reattiva – Riconducibili tra gli investimenti ammessi all’iperammortamento, ferma restando la verifica del requisito dell’interconnessione.
  • Sistemi di accumulo dell’energia elettrica – Non ammessi al beneficio in quanto considerati delle varianti delle “soluzioni finalizzate alla produzione di energia”.
  • Sistemi per l’aria compressa – Ammessi all’incentivo i sistemi di controllo intelligenti e connessi per la gestione e il monitoraggio dei consumi energetici dei sistemi di produzione dell’aria compressa. Dall’investimento va sottratto il costo di acquisizione dei compressori che, a meno che non rientrino tra gli accessori di normale dotazione, non corrispondono a nessuna delle voci dell’allegato A.
  • Impianti di illuminazione – I sistemi di controllo e monitoraggio dei consumi energetici degli impianti di illuminazione non sono ammessi all’incentivo in quanto interagiscono a livello di impianti generali e non di impianti produttivi in senso stretto. Naturale eccezione è il caso in cui l’impianto di illuminazione si configuri esso stesso come impianto tecnico di produzione e non come impianto generale di fabbrica o stabilimento o dell’immobile in cui è svolta l’attività.
  • Impianti di alimentazione di vettori energetici primari e secondari, energia elettrica, gas, aria compressa – Investimento iperammortizzabile laddove gli elementi impiantistici di servizio siano indispensabili alla nuova macchina e a suo esclusivo uso. Nel caso dei trasformatori MT-BT in cabina di trasformazione di una nuova linea elettrica di alimentazione di un impianto con derivazione da power center esistente, si ritiene possibile ammettere al beneficio dell’iperammortamento “solo i costi di pertinenza sostenuti per soddisfare il necessario fabbisogno della nuova macchina o impianto agevolabili”.
  • Impianti tecnici generali di servizio all’edificio (illuminazione, distribuzione energia elettrica, ecc.) – Non risultano ammissibili al beneficio, non interagendo a livello di macchine e componenti del sistema produttivo. A meno che tali impianti, nel contesto di specifici processi produttivi, non si configurino essi stessi come impianti di produzione in senso proprio.
  • Dotazione ordinaria del bene agevolabile – Le attrezzature e gli altri cespiti strumentali strettamente indispensabili al funzionamento di un bene agevolato sono ammesse, come normale dotazione della macchina, nei limiti del 5% del costo del bene agevolabile, ferma restando per l’impresa la possibilità di applicare il beneficio dell’iperammortamento anche sul costo delle attrezzature eccedente tale limite, assumendosi però l’onere di dimostrare in sede di controllo gli elementi a supporto della maggiorazione.
  • Stampi dotati di sensoristica intelligente e di dispositivi mobili – Possono essere considerati accessori rientranti nella “normale dotazione” della macchina.
  • Impianti per la depurazione preliminare allo scarico delle acque reflue – Ammessi al beneficio dell’iperammortamento in quanto riconducibili tra i “sistemi per l’assicurazione della qualità e della sostenibilità”. E’ sufficiente che tali impianti rispettino solamente una tra le due funzioni di trattamento e recupero delle sostanze filtrate.
  • Sistemi di additivazione di sostanze pericolose – Se impiegati con la finalità di additivare le sostanze pericolose in modo da evitarne il contatto diretto del lavoratore, sono ammessi all’iperammortamento come “Dispositivi per l’interazione uomo macchina e per il miglioramento dell’ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro in logica 4.0”.
  • Integrazione automatizzata – Come precisato nella  circolare n. 4/E del 2017, tale requisito può essere soddisfatto secondo tre modalità (alternative): con il sistema logistico della fabbrica (integrazione fisica o integrazione informativa); con la rete di fornitura; con altre macchine del ciclo produttivo. Soffermando l’attenzione sulla prima modalità, la medesima circolare propone alcune esemplificazioni che però non costituiscono gli unici esempi attraverso i quali può realizzarsi l’integrazione automatizzata con il sistema logistico: “il soddisfacimento di tale requisito potrà essere valutato in tutti quei casi in cui la gestione automatizzata dei flussi fisici o informativi abbia un impatto significativo su una o più funzioni riferibili alla logistica di fabbrica, quale disciplina trasversale e permeante l’intero ciclo operativo dell’azienda e, dunque, non strettamente circoscritta solo alla movimentazione o alla tracciabilità”.
  • Interconnessione – Oltre ai protocolli riconducibili a standard de jure (es. quelli previsti dalla norma IEC 61158, IEC 61784 o OPC-UA cui CEI CLC/TR 62541 e ancora CEI EN 62591 per le comunicazione wireless), possono ritenersi ammissibili anche i protocolli riconducibili a standard de facto, o market-driven standard, ampiamente adottati dalle aziende di un certo comparto industriale.

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