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Fotovoltaico: dal GSE le istruzioni operative per la rimodulazione obbligatoria della tariffa incentivante

Tre le opzioni di rimodulazione previste tra cui scegliere entro il 30 novembre 2014.

Come noto, il DL 91/14, art. 26, comma 3, prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2015, la tariffa incentivante per l’energia prodotta dagli impianti di potenza nominale incentivata superiore a 200 kW sia rimodulata. Il 3 novembre scorso, il Gse ha pubblicato le istruzioni operative riguardanti tale rimodulazione obbligatoria della tariffa incentivante.

Le Istruzioni operative, uscite a poca distanza dalla pubblicazione in Gazzetta ufficiale del decreto attuativo della norma “spalma incentivi” per il fotovoltaico (Dm sviluppo 17 ottobre 2014), precisano che la scelta tra le 3 opzioni di rimodulazione può essere effettuata dalle ore 8 del 4 novembre alle ore 23 del 30 novembre, attraverso l’applicazione web FTV/SR presente nel portale informatico del Gse. Le opzioni sono le seguenti:

Opzione a) prevede che la tariffa sia erogata “per un periodo di 24 anni, decorrente dall’entrata in esercizio degli impianti, ed è conseguentemente ricalcolata secondo la percentuale di riduzione” indicata nella tabella.

Tabella

Opzione b) stabilisce che, fermo restando il periodo di erogazione ventennale, la tariffa è rimodulata prevedendo un primo periodo di fruizione di un incentivo ridotto rispetto all’attuale e un secondo periodo di fruizione di un incentivo incrementato in ugual misura”.

Le percentuali di rimodulazione sono state stabilite, in funzione del periodo residuo di diritto agli incentivi, con il Decreto 17 ottobre 2014 del Ministero dello Sviluppo Economico (“Modalità per la rimodulazione delle tariffe incentivanti per l’energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici, in attuazione dell’articolo 26, comma 3, lett. b) del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.”);

Opzione c) prevede che, fermo restando il periodo di erogazione ventennale, la tariffa sia ridotta di una quota percentuale dell’incentivo spettante alla data del 1° gennaio 2015, per la durata residua del periodo di incentivazione, secondo le seguenti modalità:

  1. riduzione del 6 per cento, per gli impianti aventi potenza nominale superiore a 200 kW e fino alla potenza nominale di 500 kW;
  2. riduzione del 7 per cento, per gli impianti aventi potenza nominale superiore a 500 kW e fino alla potenza nominale di 900 kW;
  3. riduzione dell’8 per cento, per gli impianti aventi potenza nominale superiore a 900 kW.

In caso di mancata scelta dell’opzione entro i termini indicati, il GSE applicherà la rimodulazione prevista alla lettera c) del comma 3 dell’articolo 26.

Per ulteriori informazioni consulta il sito del GSE.