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Gas Fluorurati: disponibili chiarimenti MATTM su proroghe DL Cura Italia

Pubblicata Circolare interpretativa sulle disposizioni dell’art.103 del DL 18/2020

La Direzione Generale per il Clima e l’Energia del Ministero dell’Ambiente ha pubblicato sul proprio sito, sul sito del Registro nazionale e sul sito della Banca Dati, un’apposita Circolare Ministeriale per chiarire gli effetti delle proroghe in materia di Gas Fluorurati di cui all’articolo 103 del DL 18/2020 – cosiddetto Cura Italia. In particolare la Circolare chiarisce i seguenti aspetti sugli adempimenti riguardanti le apparecchiature contenenti gas fluorurati:

  • Termini per l’obbligo dei controlli periodici sulle apparecchiature contenenti gas fluorurati

La sospensione dei termini, prevista all’art. 103, non può essere applicata allo svolgimento dei controlli delle perdite obbligatori (ex art.4.3 del Reg. 517/2014). Al contempo il Ministero precisa che, in caso di scadenza dei termini per il controllo sulle apparecchiature nel periodo compreso dal 23 febbraio 2020 al 15 aprile 2020, tali controlli dovranno comunque essere effettuati salvo nel caso in cui sia dimostrabile l’impossibilità di un loro svolgimento (ad es. nel caso di imprese le cui attività sono sospese ai sensi del D.P.C.M. 11 marzo 2020 e s.m.i) e/o sia dimostrabile l’assenza di tutte le condizioni di sicurezza atte ad evitare ogni possibilità di contagio da COVID19.

  • Sospensione termini per la comunicazione dei controlli periodici sulle apparecchiature contenenti FGas

Con riferimento al termine di 30 giorni per la comunicazione alla Banca Dati dei controlli delle perdite periodici sulle apparecchiature contenenti FGas (ex art. 16.8 del DPR 146/2018) il MATTM precisa che la decorrenza di tali termini si intende sospesa dal 23 febbraio 2020 al 15 aprile 2020 compresi, e riprenderà a decorrere dal 16 aprile 2020.

La Circolare conclude precisando che, nel caso di eventuali nuove e diverse previsioni di legge che abbiano l’effetto di estendere il periodo di 52 giorni di cui all’art.103 del D.L. 18/2020, gli effetti della Circolare dovranno intendersi automaticamente riferiti a tale nuovo e più ampio periodo di sospensione.