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I Criteri di Aggiudicazione dopo il Correttivo: Le ultime indicazioni operative dell’Autorità

Il tema dei criteri di aggiudicazione è stato uno degli argomenti più discussi sia in occasione dell’entrata in vigore del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 50/2016), sia a seguito della pubblicazione del Decreto correttivo al Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 56/2017).

Questo perché il nuovo Codice supera l’impostazione della previgente normativa, che stabiliva una piena equivalenza tra il criterio del prezzo più basso e quello dell’ O.E.P.V., arrivando ad accordare a quest’ultimo criterio (O.E.P.V.) una netta preferenza.

Il nuovo Codice infatti stabilisce che in via generale il criterio prevalente per l’aggiudicazione è quello del miglior rapporto qualità prezzo (art. 95, co.2).
Oltre ad accordare tale preferenza al criterio di cui sopra, il Legislatore del 2016 si è spinto oltre, prevedendo al comma 3 dell’art. 95 alcune ipotesi tassative al ricorrere delle quali l’utilizzo del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa è addirittura obbligatorio.
Conseguentemente l’aggiudicazione al minor prezzo diventa criterio residuale e circoscritto a determinate ipotesi previste al comma 4 dell’art. 95, peraltro – a testimonianza del favor del Legislatore nei confronti del criterio dell’O.E.P.V. – il ricorso al criterio del minor prezzo non è nemmeno obbligatorio stante la formulazione della norma che prevede: “Può essere utilizzato il criterio del minor prezzo”.

Lo schema individuato dal Codice del 2016 non viene stravolto dall’entrata in vigore del decreto correttivo, tuttavia quest’ultimo introduce alcune significative modifiche sia in tema di offerta economicamente più vantaggiosa che relativamente al criterio del minor prezzo.

In tema di offerta economicamente più vantaggiosa la modifica più significativa operata dal correttivo riguarda l’introduzione del comma 10-bis, a norma del quale è previsto un tetto massimo al punteggio attribuibile per l’elemento prezzo, che viene stabilito in 30 punti. La previsione del tetto può certamente dirsi un’ulteriore conquista per gli operatori economici dei settori altamente specializzati, che da sempre lottano per l’introduzione dell’obbligo dell’utilizzo dell’OEPV come criterio di aggiudicazione.

Significativa anche la modifica apportata dal correttivo al comma 4, lett. a), che ha innalzato, per i lavori, da 1 mln a 2 mln di euro la soglia al di sotto della quale è possibile aggiudicare le offerte con il criterio del minor prezzo, ponendo tuttavia come condizione che l’affidamento dei lavori avvenga “con procedura ordinaria” e sulla base del progetto esecutivo.
La previsione normativa emendata recita: “fermo restando quanto previsto dall’articolo 36, comma, 2 lettera d), per i lavori di importo pari o inferiore a 2 mln di euro, quando l’affidamento dei lavori avviene con procedure ordinarie, sulla base del progetto esecutivo”.

La formulazione ha, sin da subito, generato forti dubbi interpretativi in quanto sembrava condizionare la possibilità del ricorso al massimo ribasso all’utilizzo di “procedure ordinarie” (tagliando fuori tutte le procedure negoziate a inviti) anche per l’assegnazione di opere di importo inferiore al milione di euro tanto da spingere il MIT a chiedere un chiarimento interpretativo all’ANAC.
L’Autorità ha risolto il dubbio interpretativo, nel senso auspicato sia dagli enti appaltanti che dalle imprese, stabilendo che alla luce della finalità della disposizione, che è quella di semplificare le procedure, si potranno continuare ad aggiudicare gli appalti al di sotto di 1 mln di euro anche attraverso l’utilizzo di procedure semplificate.
L’Autorità infatti chiarisce che il rinvio reciproco operato dall’articolo 95, comma 4 e dall’articolo 36, comma 2, lettera d) serve a ribadire che sopra il milione di euro si applicano le procedure di scelta del contraente di cui agli articoli 59 e seguenti, in quanto l’innalzamento della soglia è stato previsto dal Legislatore soltanto per derogare all’utilizzo del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, in favore dell’utilizzo del criterio del minor prezzo, per gli affidamenti ricompresi tra un milione e due milioni di euro.