Impianti di protezione attiva contro l’incendio: nuova regola tecnica
Pubblicato sulla G.U. n. 3 del 04/01/2013 il D.M. 20/12/2012, recante «Regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di protezione attiva contro l’incendio installati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi», in vigore dal 04/04/2013.
Il DM 20/12/2012 disciplina la progettazione, la costruzione, l’esercizio e la manutenzione degli impianti di protezione attiva contro l’incendio (impianti di rivelazione incendio e segnalazione allarme incendio; impianti di estinzione o controllo dell'incendio, di tipo automatico o manuale; impianti di controllo del fumo e del calore), installati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, qualora previsti da specifiche regole tecniche in materia o richiesti dai Comandi provinciali dei VVF nell’ambito dei procedimenti di prevenzione incendi, di cui al D.P.R. 01/08/2011, n. 151.
Le disposizioni del decreto in commento si applicano:
• agli impianti di nuova costruzione realizzati a partire dal 04/04/2013;
• agli impianti esistenti alla data del 04/04/2013 oggetto di modifica sostanziale, consistente in una trasformazione della tipologia dell'impianto originale o ampliamento della sua dimensione tipica oltr il 50% dell'originale (ove non diversamente definito da specifica regolamentazione o norma).
Sono esclusi dal campo di applicazione del D.M. 20/12/2012 in oggetto gli impianti nelle attività regolamentate dalle seguenti disposizioni:
• D. Leg.vo 334/1999 (attività a rischio di incidente rilevante);
• D.P.R. 418/1995 (edifici di interesse storico-artistico destinati a biblioteche ed archivi);
• D.P.R. 340/2003 (impianti di distribuzione stradale di G.P.L. per autotrazione);
• D.M. 20/05/1992 (edifici storici ed artistici destinati a musei, gallerie, esposizioni e mostre);
• D.M. 13/10/1994 (depositi di G.P.L. in serbatoi fini oltre 5 mc e/o recipienti mobili oltre 5.000 kg);
• D.M. 18/05/1995 (depositi di soluzioni idroalcoliche);
• D.M. 24/05/2002 (impianti di distribuzione stradale di gas naturale per autotrazione);
• D.M. 14/05/2004 (depositi di G.P.L. fino a 13 mc).