normativa e legislazione tecnica

L’Inail istituisce la banca dati digitale per le verifiche degli impianti elettrici

L'articolo 36 del Decreto Milleproroghe istituisce la banca dati digitale con l’obiettivo di ridurre l’elusione dell’obbligo di verifica degli impianti elettrici.

L’articolo 36 del Milleproroghe – decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre – istituisce, presso l’INAIL, la banca dati digitale delle verifiche degli impianti elettrici (previste dal D.lgs. n. 81/08, art. 86, e dal DPR n. 462/01), che rende completamente informatizzato il processo di trasmissione dei dati delle verifiche dalle imprese all’INAIL, con l’obiettivo di ridurre l’elusione, da parte dei datori di lavoro, dell’obbligo di verifica degli impianti elettrici (ad oggi non più del 5% degli impianti aventi obbligo). La banca dati costituisce l’implementazione di un applicativo software (CIVA) che già assolve la funzione di banca dati per le denunce degli impianti elettrici e per le verifiche periodiche di altre attrezzature.

La disposizione prevede che gli organismi privati, incaricati della verifica dal datore di lavoro, versino ad INAIL il 5% della tariffa applicata per la verifica. Per garantire l’uniformità dei versamenti sarà adottato un tariffario unico nazionale. L’adozione di un unico tariffario nazionale sarà adottata senza difficoltà in quanto per le verifiche degli impianti elettrici (D.lgs. 81/08, art. 86 e DPR 462/01) esiste già un tariffario INAIL (Decreto 7 luglio 2005 pubblicato su Gazzetta Ufficiale n. 165 del 18 luglio 2005). La transizione dall’attuale sistema può essere perseguita intervenendo sul DPR 22 ottobre 2001 n. 462.