Manutenzione impianti termici: IVA agevolata al 10%
Lo ha stabilito l’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione 15/E/2013 diffusa il 4 marzo 2013. Per il Fisco gli interventi per mantenere l’efficienza rientrano nel recupero del patrimonio edilizio.
Tutte le operazioni di controllo e manutenzione degli impianti termici di riscaldamento, compresa la revisione periodica obbligatoria delle caldaie dei privati e dei condomini sono assoggettate all’aliquota IVA agevolata del 10%.
A stabilirlo, l’Agenzia delle Entrate tramite la Risoluzione 15/E/2013 del 4 marzo 2013, che risponde all’interpello di una società di servizi di assistenza e manutenzione di impianti di riscaldamento e, in particolare, di caldaie a gas.
Secondo l’Agenzia delle Entrate l’aliquota Iva ridotta del 10% – in luogo di quella ordinaria del 21% – trova applicazione in caso di manutenzione ordinaria di impianti condominiali o ad uso esclusivo, per esempio caldaie, installati in fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata.
In particolare, tra gli interventi di manutenzione ordinaria che beneficiano dell’agevolazione, sono da comprendere quelli necessari a integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti.
il beneficio è applicabile anche alle prestazioni di manutenzione obbligatoria, previste per gli impianti elevatori e per quelli di riscaldamento, consistenti in verifiche periodiche e nell’eventuale ripristino della funzionalità.
L'agevolazione con l’Iva ridotta al 10% è diretta ai soggetti beneficiari dell'intervento di manutenzione, in pratica i consumatori finali della prestazione.
L’agevolazione non trova però applicazione ai contratti aventi ad oggetto, oltre alla manutenzione ordinaria, anche prestazioni ulteriori, quali ad esempio la copertura assicurativa della responsabilità civile verso terzi, per le quali non sia indicato un corrispettivo distinto.