normativa e legislazione tecnica

Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge di Bilancio 2020. Misure in vigore dal 1° gennaio 2020.

Bonus edilizi, conferma sconto in fattura solo per parti comuni degli edifici e credito d'imposta per sistemi di monitoraggio strutturale degli immobili.

E’ entrata in vigore il 1° gennaio 2020 la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”, pubblicata sul Supplemento ordinario n. 45/L alla Gazzetta Ufficiale Serie generale n. 304 del 30 dicembre. Le principali misure previste sono la proroga per l’Ecobonus, il Bonus Ristrutturazioni e l’introduzione del Bonus Facciate.

BONUS EDILIZI
Il comma 175 dell’articolo 1 della legge di Bilancio proroga per il 2020 la detrazione del 65% per le spese che hanno come finalità la riduzione del fabbisogno energetico dell’edificio, per il suo riscaldamento o per il miglioramento termico, per l’installazione di collettori solari o la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale, per l’installazione di sistemi di building automation. La detrazione continua ad essere applicata, nella misura del 50%, anche alle spese sostenute per l’acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, fino a un valore massimo di 30.000 euro. Prorogata fino al 31 dicembre 2020 anche la detrazione del 50% (con tetto di 96.000 per singola unità immobiliare) riservata agli interventi di manutenzione ordinaria (solo in condominio), manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia. Esteso di un altro anno anche il bonus del 50% per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici efficienti (non inferiori alla classe A+, A per i forni) per l’arredo di abitazioni oggetto di lavori di recupero iniziati nel 2019. La detrazione, da ripartirsi in dieci quote annuali di pari entità, è ammessa per importi non superiori a 10.000 euro.

Il comma 70, tratta invece lo “sconto in fattura” per interventi di efficienza energetica. A partire dal 1° gennaio 2020, unicamente per gli interventi di ristrutturazione importante di primo livello (Decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015) e per le parti comuni degli edifici condominiali, è possibile optare, invece che per la detrazione, per lo sconto sul corrispettivo dovuto. L’opzione è ammessa solo per lavori di importo superiore a 200.000 euro e viene anticipata dal fornitore e a quest’ultimo rimborsata sotto forma di credito d’imposta in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo. Il fornitore ha facoltà di cedere il credito d’imposta ai propri fornitori, con esclusione della possibilità da parte di questi ultimi di ulteriori cessioni. Rimane in ogni caso esclusa la cessione ad istituti di credito o intermediari finanziari.

Introdotto, con il comma 118, un credito d’imposta, nel limite massimo complessivo di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, in relazione alle spese documentate relative all’acquisizione e predisposizione dei sistemi di monitoraggio strutturale continuo, con l’obiettivo di aumentare il livello di sicurezza degli immobili, demandando la definizione della relativa disciplina a una disposizione di rango secondario.

BONUS FACCIATE
Dal 1° gennaio 2020, per un anno, viene introdotto il bonus facciate: saranno agevolati, con una detrazione dall’imposta lorda pari al 90%, gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, esistenti ubicati in zona A (centri storici) e B (totalmente o parzialmente edificate). Fanno eccezione le aree destinate a nuovi complessi abitativi con bassa densità di urbanizzazione (zona C). Nell’ipotesi in cui i lavori di rifacimento della facciata, ove non siano di sola pulitura o tinteggiatura esterna, riguardino interventi influenti dal punto di vista termico o interessino oltre il 10 per cento dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, gli interventi devono soddisfare i requisiti di efficienze energetica e trasmittanza. Saranno agevolabili esclusivamente gli interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi. La detrazione sarà ripartita in dieci quote annuali costanti e di pari importo nell’anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.

EDILIZIA SCOLASTICA
ll comma 258 dell’art. 1 della Manovra 2020 destina 10 milioni di euro alla messa in sicurezza degli edifici scolastici per l’annualità 2023. I commi 261-262 stabiliscono che le eventuali economie non assegnate, nei limiti delle risorse che l’INAIL doveva destinare ad un piano di messa in sicurezza delle scuole e di costruzione di nuovi edifici scolastici, possono essere destinate alla costruzione di scuole innovative, in favore di progetti finanziati solo parzialmente con le risorse attribuite alle singole regioni, nonché per eventuali progetti in graduatoria non interamente finanziati con riguardo alla realizzazione dei poli per l’infanzia. Il comma 263 affida invece ad un decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca la definizione di un piano nazionale di interventi di efficientamento energetico degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico, secondo precisi criteri e utilizzando le risorse del Fondo per il finanziamento di investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, già assegnate al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca (MIUR) per la messa in sicurezza degli edifici scolastici (comma 264).

BONUS RICERCA E SVILUPPO E BONUS FORMAZIONE 4.0
Per le imprese, tra le altre misure: l’estensione del “bonus ricerca e sviluppo” alle attività di transizione ecologica, innovazione tecnologica 4.0 e altre attività innovative, quali quelle di design e ideazione estetica; la conferma del “bonus formazione 4.0” e del credito d’imposta per la partecipazione a fiere internazionali; in sostituzione dell’iper e del super ammortamento, un nuovo credito d’imposta a favore di chi investe in beni strumentali nuovi; il ripristino dell’Ace, con contestuale abrogazione della mini Ires; la proroga del credito d’imposta per chi acquista beni strumentali destinati a strutture produttive nei comuni del Centro Italia colpiti dal sisma del 2016 e di quello riservato a chi investe nelle regioni del Mezzogiorno.