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Pubblicata in GURI la legge 3 agosto 2013 n. 90 di conversione del DL 63/2013

Fino a fine 2013 le detrazioni 65% per riqualificazione energetica e adeguamento antisismico, 50% per ristrutturazioni, mobili ed elettrodomestici. Recepita la direttiva Edifici a energia quasi zero

Pubblicata sulla Gazzetta ufficiale (n. 181 del 3 agosto 2013) la legge di conversione del Decreto Legge 4 giugno 2013, n. 63, coordinato con la legge di conversione 3 agosto 2013, n. 90, recante “Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell’edilizia per la definizione delle procedure d’infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale”.

Importanti le novità introdotte dalla legge di conversione. In primo luogo, per i privati, la detrazione fiscale – distribuita su 10 anni – per la riqualificazione energetica degli edifici, salita dal 55% al 65%, fruibile dal 6 giugno 2013 (data di entrata in vigore del DL 63/2013) fino al 31 dicembre 2013. I condomìni – per interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali o che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio – avranno invece tempo fino al 30 giugno 2014.


La detrazione si applica a tutte le tipologie di interventi che già beneficiavano del 55%, compresi gli impianti di riscaldamento e gli scaldacqua a pompa di calore e gli impianti geotermici.
Prorogati al 31 dicembre 2013 anche i termini di scadenza dell’innalzamento della percentuale di detrazione Irpef dal 36 al 50% e il limite dell’ammontare complessivo da 48.000 a 96.000 euro in relazione alle spese di ristrutturazione edilizia. La detrazione del 50% si applica anche all’acquisto dei mobili e degli elettrodomestici di classe energetica non inferiore alla A+ (A per i forni) finalizzati all’arredo dell’immobile ristrutturato, per un importo massimo complessivo non superiore a 10 mila euro. La scadenza per il bonus è fissata al 31 dicembre 2013.

Si segnala, inoltre, che con l’art. 17 vengono modificate le norme relative alla qualificazione degli installatori degli impianti a fonti rinnovabili e con l’art. 17 bis viene introdotta una modifica al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, che precisa che gli impianti termici installati successivamente al 31 agosto 2013 devono essere collegati ad appositi camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione, con sbocco sopra il tetto dell’edificio alla quota prescritta dalla regolamentazione tecnica vigente.


Il DL 63/2013 recepisce anche la Direttiva europea 2010/31/UE in materia di prestazione energetica nell’edilizia, la cosiddetta Direttiva “Edifici a energia quasi zero”. Modificando il Dlgs 192/2005, il DL introduce la nuova metodologia nazionale di calcolo e i requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici. I nuovi edifici della Pubblica Amministrazione dovranno essere “a energia quasi zero”, dal 31 dicembre 2018, mentre i privati dal 2021.



L’‘attestato di certificazione energetica’ diventa ‘attestato di prestazione energetica’ (APE), da redigersi a cura di esperti qualificati e indipendenti; fornirà raccomandazioni per il miglioramento delle performance energetiche e sarà obbligatorio in caso di costruzione, vendita o locazione e per tutti gli immobili della P.A. Tuttavia, fino a quando non sarà definita la nuova metodologia di calcolo della prestazione energetica degli edifici, l’attestato di prestazione energetica (APE) dovrà essere redatto secondo la vecchia metodologia di calcolo di cui al Dpr 59/2009.