legislazione

ATEX

La Direttiva ATEX (ATmosphères ed EXplosibles) si applica ad apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva.

ATEX è il nome convenzionale della Direttiva 94/9/CE dell’Unione Europea per la regolamentazione di apparecchiature destinate all’impiego in zone a rischio di esplosione. Il nome deriva dalle parole ATmosphères ed EXplosibles. La Direttiva è entrata in vigore il 1º marzo 1996 ed è diventata obbligatoria il 1º luglio 2003 per tutti gli stati dell’Unione. A livello nazionale, la Direttiva è stata recepita con il DPR n.126, 23 marzo 1998 e con il Decreto legislativo n. 233 del 12 giugno 2003. Il 29 marzo 2014 è stata pubblicata la rifusione della Direttiva con il testo 2014/34/UE. La 2014/34/UE è entrata in vigore il 20 aprile 2016.

Scopo e campo di applicazione

Un’atmosfera potenzialmente esplosiva è composta da miscele di aria, di gas, di vapori, di nebbie o di polveri, che possono infiammarsi in determinate condizioni operative. Apparecchi e sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva trovano applicazione in molteplici settori: industrie petrolifere, minerarie, chimiche e persino alimentari. La Direttiva 2014/34/UE/CE stabilisce i requisiti tecnici da applicare e le relative procedure di valutazione della conformità prima di immettere l’apparecchiatura sul mercato europeo. Si applica ad apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva; a dispositivi di sicurezza, di controllo e di regolazione destinati ad essere utilizzati al di fuori di atmosfere potenzialmente esplosive ma necessari o utili per il funzionamento sicuro degli apparecchi e sistemi di protezione, rispetto ai rischi di esplosione; a componenti destinati ad essere inseriti negli apparecchi e sistemi di protezione.

Gli apparecchi e i sistemi di protezione devono soddisfare i requisiti essenziali di sicurezza e di sanità, classificati secondo le seguenti categorie:

  • requisiti comuni relativi agli apparecchi e ai sistemi di protezione;
  • requisiti supplementari per gli apparecchi che possono provocare un’esplosione;
  • requisiti supplementari per i sistemi di protezione.

Le procedure intese ad ottenere il marchio CE di conformità dipendono dall’apparecchio e dal livello di sicurezza assicurato. La Direttiva evidenzia le procedure da seguire per le varie categorie di apparecchi e di sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva. Questi apparecchi sono caratterizzati da un livello progressivo di protezione che determina il tipo di procedura da seguire nella valutazione della conformità.

Alcune delle procedure di valutazione e di verifica degli apparecchi e dei sistemi di protezione coinvolgono un organismo notificato.

Esclusioni dal campo di applicazione

  • apparecchiature mediche;
  • apparecchiature e sistemi di protezione, quando il pericolo di esplosione è dovuto esclusivamente alla presenza di materie esplosive o di sostanze chimiche instabili;
  • apparecchiature per uso domestico;
  • attrezzature di protezione individuale, oggetto della Direttiva 89/686/CEE;
  • apparecchiature marittime imbarcate, o comunque offshore;
  • mezzi di trasporto (esclusi quelli per uso in atmosfere esplosive);
  • apparecchiature progettate e costruite specificamente per essere utilizzati dalle forze armate o per la tutela delle leggi e dell’ordine pubblico. Non sono esclusi gli apparecchi a doppio uso.

Le apparecchiature sono classificate in due gruppi. Il gruppo I comprende gli apparecchi destinati al lavoro in sotterraneo nelle miniere e nei loro impianti di superficie esposti al rischio di sprigionamento di grisù e/o di polveri combustibili. Il gruppo II comprende gli apparecchi destinati ad essere utilizzati in altri siti che potrebbero essere messi in pericolo da atmosfere esplosive.

All’interno di ogni gruppo sono definite diverse categorie. Per il gruppo I, la classificazione (categorie M1 e M2) dipende (tra l’altro) dal fatto che l’alimentazione di energia debba essere o meno interrotta in caso si manifesti un’atmosfera esplosiva. Per il gruppo II, essa (categorie 1,2,3) dipende da dove il prodotto sarà utilizzato e se un’atmosfera potenzialmente esplosiva è sempre presente o vi è probabilità che si manifesti per lunghi o brevi periodi.

Procedure di valutazione della conformità

Le procedure intese ad ottenere il marchio CE di conformità dipendono dall’apparecchio e dal livello di sicurezza assicurato. La direttiva precisa le procedure da seguire per le varie categorie di apparecchi e di sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera esplosiva. Questi apparecchi sono caratterizzati da un livello progressivo di protezione che determina il tipo di procedura da seguire.

Marcatura CE

La marcatura CE deve essere apposta su apparecchi e sistemi di protezione e dispositivi in modo chiaro, visibile, leggibile e indelebile.

 

Norme armonizzate

Data Titolo
08.04.2016 Aggiornamento titoli e riferimenti norme armonizzate ai sensi della direttiva ATEX – aprile 2016
09.10.2015 Aggiornamento titoli e riferimenti norme armonizzate ai sensi della direttiva ATEX – ottobre 2015
12.12.2014 Aggiornamento titoli e riferimenti norme armonizzate ai sensi della direttiva ATEX – dicembre 2014
14.03.2014 Aggiornamento titoli e riferimenti norme armonizzate ai sensi della direttiva ATEX – marzo 2014
05.11.2013 Aggiornamento titoli e riferimenti norme armonizzate ai sensi della direttiva ATEX – novembre 2013
07.09.2013 Aggiornamento titoli e riferimenti norme armonizzate ai sensi della direttiva ATEX – settembre 2013
04.05.2013 Aggiornamento titoli e riferimenti norme armonizzate ai sensi della direttiva ATEX – maggio 2013
12.02.2013 Aggiornamento titoli e riferimenti norme armonizzate ai sensi della direttiva ATEX – febbraio 2013
03.08.2012 Aggiornamento titoli e riferimenti norme armonizzate ai sensi della direttiva ATEX – agosto 2012
04.05.2012 Aggiornamento titoli e riferimenti norme armonizzate ai sensi della direttiva ATEX – maggio 2012
18.11.2011 Aggiornamento titoli e riferimenti norme armonizzate ai sensi della direttiva ATEX – novembre 2011
18.11.2011 Aggiornamento titoli e riferimenti norme armonizzate ai sensi della direttiva ATEX – novembre 2011
08.06.2011 Aggiornamento titoli e riferimenti norme armonizzate ai sensi della direttiva ATEX – giugno 2011
04.02.2011 Aggiornamento titoli e riferimenti norme armonizzate ai sensi della direttiva ATEX – febbraio 2011
28.10.2010 Aggiornamento norme armonizzate ai sensi della direttiva ATEX 94/9/CE
02.09.2010 Aggiornamento norme armonizzate ai sensi della direttiva ATEX 94/9/CE
28.06.2010 Pubblicazione di titoli e riferimenti di norme armonizzate ai sensi della Direttiva 94/9/CE
28.06.2010 Pubblicazione di titoli e riferimenti di norme armonizzate ai sensi della Direttiva 94/9/CE
28.08.2009 Aggiornamento norme armonizzate direttiva ATEX_gennaio 2009
29.03.2006 Aggiornamento norme armonizzate ai sensi della direttiva ATEX 94/9/CE