BT
La Direttiva bassa tensione (LVD - Low Voltage Directive) 2014/35/UE si applica al materiale elettrico destinato ad essere adoperato ad una tensione nominale compresa fra 50 e 1.000 volt in corrente alternata e fra 75 e 1.500 volt in corrente continua.
La Direttiva bassa tensione (LVD – Low Voltage Directive) 2014/35/UE costituisce la rifusione della precedente direttiva e allinea le disposizioni del provvedimento al cosiddetto New Legal Framework. A livello nazionale la Direttiva BT è stata recepita tramite il Dlgs 19 maggio 2016, n. 86.
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Scopo e campo di applicazione
La Direttiva mira a garantire che i materiali elettrici possano essere immessi sul mercato solo se non compromettono – in caso di installazione e di manutenzione – la sicurezza delle persone, degli animali domestici e dei beni. Intende inoltre promuovere la loro libera circolazione all’interno dell’Unione europea. Si applica al materiale elettrico destinato ad essere adoperato ad una tensione nominale compresa fra 50 e 1.000 volt in corrente alternata e fra 75 e 1.500 volt in corrente continua.
Esclusioni dal campo di applicazione
- materiali elettrici destinati ad essere usati in ambienti esposti a pericoli di esplosione;
- materiali elettrici per radiologia e uso clinico;
- parti elettriche di ascensori e montacarichi;
- contatori elettrici;
- prese di corrente (basi e spine) a uso domestico;
- dispositivi d’alimentazione di recinti elettrici;
- disturbi radioelettrici;
- materiali elettrici speciali, destinati ad essere usati sulle navi o sugli aeromobili e per le ferrovie;
- materiali elettrici destinati ad essere esportati verso paesi terzi.
Obiettivi di sicurezza
Il materiale elettrico può essere immesso sul mercato se rispetta gli obiettivi di sicurezza di cui all’allegato I della Direttiva, che riguardano:
- i requisiti generali di sicurezza applicabili ai materiali;
- i pericoli che possono derivare dal materiale elettrico;
- i pericoli dovuti all’influenza di fattori esterni sul materiale elettrico.
Presunzione di conformità
I materiali elettrici conformi alle disposizioni delle norme armonizzate godono di una presunzione di conformità con gli obiettivi di sicurezza stabiliti dalla Direttiva. Le norme si considerano armonizzate quando, stabilite di comune accordo dagli organismi notificati dagli Stati membri, sono state pubblicate secondo le procedure europee e nazionali. I loro riferimenti sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Immissione sul mercato
Prima di immettere sul mercato il materiale elettrico:
- il fabbricante o il suo mandatario stabilito nell’Unione europea deve apporre la marcatura CE sul prodotto e redigere una dichiarazione CE di conformità;
- il fabbricante deve redigere la documentazione tecnica.
La dichiarazione CE di conformità deve comprendere i seguenti elementi:
- nome e indirizzo del fabbricante o del suo mandatario stabilito nell’Unione europea;
- descrizione del materiale elettrico;
- riferimento alle norme armonizzate;
- eventuale riferimento alle specifiche per le quali è dichiarata la conformità;
- identificazione del firmatario che ha il potere di impegnare il fabbricante o il suo mandatario stabilito nell’Unione europea;
- le ultime due cifre dell’anno in cui è stata apposta la marcatura CE.