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Sisma Bonus 2019: Guida dell’Agenzia delle Entrate

L’agevolazione prevede una detrazione d’imposta del 50% per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021, calcolata su un importo complessivo pari a 96mila euro annuali per unità immobiliare.

Introdotto dal Decreto Legge N.63/2013, il Sisma Bonus è un’agevolazione per gli interventi di adozione di misure antisismiche sugli edifici, fruibile dal 1° gennaio 2017 per lavori realizzati su tutti gli immobili di tipo abitativo e per attività produttive. Le opere devono essere eseguite sia su edifici situati sia nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) che nelle zone sismiche a minor rischio (zona sismica 3).

L’agevolazione prevede una detrazione d’imposta del 50% per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021, calcolata su un importo complessivo pari a 96mila euro annuali per unità immobiliare, da ripartire in cinque quote annuali di pari importo, nell’anno in cui sono state sostenute le spese e in quelli successivi. La detrazione può arrivare al 70% della spesa sostenuta -75% per gli edifici condominiali – se dalla realizzazione degli interventi deriva una riduzione del rischio sismico con il passaggio a una classe di rischio inferiore. Sale invece all’80% – 85% per gli edifici condominiali – se i lavori comportano il passaggio a due classi di rischio inferiori. Rientrano tra le spese detraibili anche quelle effettuate per la classificazione e la verifica sismica degli immobili.

Per richiedere l’agevolazione, occorre indicare nella dichiarazione dei redditi i dati catastali dell’immobile o gli estremi del contratto di locazione. Per gli interventi sulle parti comuni di edifici residenziali, è sufficiente indicare il codice fiscale del condominio. Per fruire delle detrazioni è necessario che i pagamenti siano effettuati con bonifico bancario o postale (anche “online”), dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione, il numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.

Il decreto legge n. 50/2017 (art. 46-quater) ha previsto una nuova detrazione per l’acquisto di case antisismiche nei Comuni in zone classificate a “rischio sismico 1”. Se gli interventi per la riduzione del rischio sismico che danno diritto alle detrazioni del 70 o dell’80% sono effettuati nei Comuni che si trovano in zone classificate a “rischio sismico 1”, mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, chi acquista l’immobile nell’edificio ricostruito può beneficiare di una detrazione pari al 75% del prezzo di acquisto della singola unità immobiliare, se dagli interventi deriva il passaggio a una classe di rischio inferiore, o all’85% del prezzo della singola unità immobiliare, se gli interventi comportano il passaggio a due classi di rischio inferiore.

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