cambiano le regole della cooperazione italiana allo sviluppo

Cambiano le regole della cooperazione italiana allo sviluppo

Con l’adizione nel mese di agosto della legge 11 agosto 2014, n. 125 viene riformato integralmente il precedente assetto istituzionale della cooperazione allo sviluppo e la normativa italiana si adegua ai nuovi principi ed orientamenti emersi nella Comunità internazionale sulle grandi problematiche dell’aiuto allo sviluppo negli ultimi venti anni.

La riforma sancisce il principio secondo cui la cooperazione per lo sviluppo sostenibile, i diritti umani e la pace è “parte integrante e qualificante della politica estera dell’Italia” , modificando in questa prospettiva la denominazione stessa del Ministero degli Affari esteri, che assume la nuova denominazione di “Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale”.

L’art 23 “ Sistema della cooperazione italiana” abbatte una storica barriera nei confronti delle imprese. Con la nuova legge le imprese sono soggetti riconosciuti del sistema della cooperazione. Il comma 2 d) così recita: Sono soggetti del sistema della cooperazione “i soggetti con finalità di lucro, qualora agiscano con modalità conformi ai principi della presente legge e aderiscano agli standard comunemente adottati sulla responsabilità sociale, le clausole ambientali, nonché le norme sui diritti umani per gli investimenti internazionali”.

 

Le attività della cooperazione italiana

In base alla nuova legge, le attività di cooperazione pubblica allo sviluppo si articolano in:

a) iniziative in ambito multilaterale, attraverso la partecipazione anche finanziaria dell’Italia all’attività di organismi internazionali e al capitale di banche e fondi di sviluppo multilaterali;

b) partecipazione ai programmi di cooperazione dell’Unione europea, collaborando sia alla definizione della politica europea di sviluppo sia all’esecuzione e alla gestione di tali programmi tramite la nuova Agenzia per la cooperazione allo sviluppo;

c) iniziative a dono, nell’ambito di relazioni bilaterali, finanziate ed attuate tramite l’Agenzia;

d) iniziative finanziate con crediti concessionali erogati dalla società Cassa depositi e prestiti Spa a Stati, banche centrali o enti pubblici di Stati;

e) iniziative attuate da regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali (partenariato territoriale);

f) interventi internazionali di emergenza umanitaria per il soccorso e l’assistenza delle popolazioni e per consentire rapidamente la ripresa dei processi di sviluppo;

g) contributi ad iniziative della società civile.

 

Approfondimenti – Legge 11 agosto 2014, n. 125

La legge 125/2014 indica gli obiettivi della cooperazione nello sradicamento della povertà, nella riduzione delle disuguaglianze, nell’affermazione dei diritti umani e della dignità degli individui – compresa l’uguaglianza di genere e le pari opportunità -, nella prevenzione dei conflitti e nel sostegno ai processi di pacificazione.

E’ prevista l’adozione di un Documento triennale di programmazione e di indirizzo della politica di cooperazione allo sviluppo, approvato dal Consiglio dei ministri, previa acquisizione del parere delle Commissioni parlamentari competenti, entro il 31 marzo di ogni anno.

I poteri di indirizzo e controllo del Parlamento, espletati tramite i pareri delle Commissioni competenti, si estendono anche agli schemi di regolamento per lo Statuto dell’istituenda Agenzia italiana per la cooperazione internazionale e per il riordino della struttura del Ministero.

Sul fronte domestico, la politica di cooperazione contribuisce, anche per il tramite delle comunità di immigrati presenti sul territorio nazionale, alla delineazione di politiche migratorie condivise mentre, sul versante esterno, l’appropriazione (ownership) dei processi di sviluppo da parte dei Paesi beneficiari è indicata nel disegno di legge come uno dei presupposti per l’efficacia degli aiuti, che non possono, neppur in forma indiretta, essere utilizzati per finalità militari.

Il provvedimento afferma, quanto al canale multilaterale, il principio di armonizzazione delle politiche nazionali di cooperazione con quelle dell’Unione europea mentre, per il partenariato territoriale, riconosce alle Regioni ed agli altri Enti territoriali la possibilità di attuare iniziative di cooperazione allo sviluppo con organismi di analoga rappresentatività territoriale.

Nell’ambito dell’aiuto pubblico allo sviluppo rientrano anche gli interventi di emergenza umanitaria deliberati dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

La nuova governance del sistema italiano della cooperazione allo sviluppo, prevede l’istituzione del Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo (CICS) e del Consiglio nazionale per la cooperazione allo sviluppo, composto dai principali soggetti pubblici e privati interessati, ma la principale innovazione sta nella nascita dell’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, con personalità giuridica di diritto pubblico, che attua gli interventi di cooperazione operando sulla base delle direttive emanate dal Ministro, in attuazione degli indirizzi stabiliti dal Documento triennale di programmazione. Al Direttore, selezionato sulla base di criteri di trasparenza tra soggetti in possesso di requisiti di particolare e comprovata qualificazione professionale e di documentata esperienza, viene attribuita autonomia decisionale di spesa entro il limite massimo di 2 milioni di euro.

L’approvazione di iniziative di cooperazione di valore superiore è demandata all’istituendo Comitato congiunto per la Cooperazione allo Sviluppo. Resta comunque operante, benché ridotta, la competente Direzione generale presso il MAECI.