Opere Superspecialistiche: in gazzetta il D.M. 248/2016
Nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4 gennaio 2017 è stato pubblicato il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 248/2016 sulle c.d. opere superspecialistiche previste all’articolo 89, co. 11 del D.Lgs. n. 50/2016
Lo scorso 19 gennaio è entrato in vigore il decreto del MIT 10 novembre 2016, n. 248, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 4 gennaio 2107 recante “l’individuazione delle opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica e dei requisiti di specializzazione richiesti per la loro esecuzione”, come previsto all’art. 89, co.11 del D.Lgs. 50/2016.
Il percorso che ha portato all’emanazione del decreto non è stato privo di ostacoli, quest’ultimo infatti aveva ricevuto – nel mese di settembre – una prima bocciatura da parte del Consiglio di Stato (che aveva bloccato il rilascio del parere in attesa che il MIT motivasse l’esclusione di alcune categorie).
Con l’entrata in vigore del decreto viene abrogato, a norma dell’art. 216, co.15, l’art. 12 del D.L. 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80.
Il decreto in questione incide sulla disciplina di due rilevanti istituti: l’Avvalimento e il Subappalto.
In materia di Avvalimento, l’art. 89, co.11, stabilisce che quest’ultimo non è ammesso nel caso in cui il valore delle opere di cui al decreto superi il 10% dell’importo totale dei lavori.
Con riferimento invece al Subappalto, l’art. 105, co.5, stabilisce che nelle stesse ipotesi previste dall’art. 89, co.11, l’eventuale subappalto non può superare il 30% dell’importo delle opere (in altre parole gli operatori economici saranno costretti a partecipare in A.T.I.).
Dal punto di vista contenutistico si rileva che l’elenco delle SIOS passa dalle precedenti 13 a 15 categorie, attraverso l’inserimento delle categorie OS 12-B (Barriere paramassi, fermaneve e simili) e OS 32 (Strutture in legno), per il resto viene confermato l’elenco delle opere contenute nell’art. 12 del menzionato D.L. 47/2014.
Vengono inoltre aggiornati i requisiti di specializzazione che devono possedere gli operatori economici per l’esecuzione delle opere.
In linea con quanto previsto nel D.Lgs. 50/2016 che punta a garantire la competenza di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure ad evidenza pubblica, il decreto fa riferimento alla specializzazione ed alla formazione continua ed aggiornata del personale tecnico e alla disponibilità (ove pertinente) di adeguati stabilimenti industriali.
Il decreto non interviene invece sul sistema di qualificazione, pertanto, resta ferma – fino all’emanazione delle linee guida di cui all’art. 83 – la vigente disciplina.