DL Riaperture 16 maggio 2020
Il 16-Maggio-2020È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il c.d. DL Riaperture (DL 16 maggio 2020 n. 33). Il DL Riaperture regola la nuova fase dell’emergenza covid-19, introducendo novità per quanto riguarda gli spostamenti all’interno e al di fuori del territorio italiano. Le misure contenute nel Decreto si applicano dal 18 maggio 2020 fino al 31 luglio 2020.
Spostamenti sul territorio nazionale. A partire dal 18 maggio 2020 cessano di avere effetto tutte le misure che limitano gli spostamenti intra-regionali, mentre per quanto riguarda gli spostamenti interregionali saranno nuovamente consentiti dal 3 giugno 2020. Gli spostamenti potranno essere limitati solo con provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 2 del DL n. 19 del 2020 19 (DL Riordino Coronavirus), in relazione a specifiche aree del territorio nazionale, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità.
Spostamenti da e per l’estero. Fino al 2 giugno 2020, rimangono vietati gli spostamenti da e per l’estero salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute. Tali spostamenti saranno invece consentiti dal 3 giugno 2020 e limitati solo con provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 2 del DL n. 19 del 2020 (DL Riordino Coronavirus), anche in relazione a specifici Stati e territori, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità e nel rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento dell’UE e degli obblighi internazionali.
Interazioni tra persone. Il Decreto prevede inoltre il divieto di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico; il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro per le riunioni; il rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle rispettive confessioni per quanto riguarda le funzioni religiose.
Sicurezza. Le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle Regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali. Questi ultimi trovano applicazione in assenza di quelli regionali. Misure limitative delle attività economiche, produttive e sociali possono essere adottate, nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, con provvedimenti emanati ai sensi dell’articolo 2 del DL n. 19 del 2020 (DL Riordino Coronavirus) o, ai sensi del comma 16 dello stesso DL 33/2020, dalla Regione informando il Ministero della Salute.
Monitoraggio delle Regioni. Le Regioni monitorano con cadenza giornaliera l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e, in relazione a tale andamento, le condizioni di adeguatezza del sistema sanitario regionale. I dati del monitoraggio sono comunicati giornalmente dalle regioni al Ministero della salute, all’Istituto superiore di sanità e al comitato tecnico-scientifico.
In allegato il testo del Decreto.