Decreto PNRR 2 – possibilità per “varianti in diminuzione”
Introdotta la possibilità di ridurre i lavori per far fronte ai maggiori costi
Con la conversione in Legge (L. 79/2022) del cd. decreto PNRR 2 (D.L. 36/2022) l’art. 7 della disposizione è stato arricchito di due ulteriori commi che introducono, seppur indirettamente, una forma di compensazione.
Nello specifico con l’introduzione dei commi 2-ter e 2-quater, all’art. 7 del D.L. 36/2022, il Legislatore fornisce da un lato un’interpretazione autentica dell’art. 106, co.1, lett. c), n. 1), del Codice Appalti (modifiche del contratto in corso di esecuzione) e dall’altro introduce una nuova ed inedita tipologia di modifica.
I due commi introdotti recitano:
2-ter. “L’articolo 106, comma 1, lettera c), numero 1), del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si interpreta nel senso che tra le circostanze indicate al primo periodo sono incluse anche quelle impreviste ed imprevedibili che alterano in maniera significativa il costo dei materiali necessari alla realizzazione dell’opera“.
2-quater. “Nei casi indicati al comma 2-ter, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la stazione appaltante o l’aggiudicatario possono proporre, senza che sia alterata la natura generale del contratto e ferma restando la piena funzionalità dell’opera, una variante in corso d’opera che assicuri risparmi, rispetto alle previsioni iniziali, da utilizzare esclusivamente in compensazione per far fronte alle variazioni in aumento dei costi dei materiali“.
In altre parole in forza del chiarimento fornito al comma 2-ter e della specifica previsione di cui al comma 2-quater si prevede che in caso di circostanze impreviste ed imprevedibili (tra cui appunto quelle che alterano in maniera significativa il costo dei materiali) la stazione appaltante – o l’operatore economico – possa proporre una variante in corso d’opera volta a ridurre il quantitativo di lavorazioni mantenendo inalterato il corrispettivo del contratto.
Condizione necessaria è che non venga alterata la natura generale del contratto.
Pertanto la norma prevede che la stazione appaltante possa far fronte ai maggiori costi dovuti all’impennata dei prezzi, non solo compensando gli incrementi percentuali ma anche (al ricorrere delle condizioni suindicate) riducendo le lavorazioni contrattualmente previste in modo da recuperare risorse economiche per il pagamento (a prezzi maggiorati) delle restanti lavorazioni.