ecobonus nuova circolare dallagenzia delle entrate

Ecobonus: nuova circolare dall’Agenzia delle Entrate

Circolare di chiarimento sulle misure introdotte dal decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 convertito dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 che contiene agevolazioni dirette a favorire il miglioramento dell’efficienza energetica degli edifici e il recupero del patrimonio edilizio.

19/09/2013 – L’Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 29 del 18 settembre 2013  interviene con alcuni chiarimenti sulle misure introdotte dal decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 convertito dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 che contiene agevolazioni dirette a favorire il miglioramento dell’efficienza energetica degli edifici e il recupero del patrimonio edilizio, anche con finalità di stimolo dei settori produttivi di riferimento.
Il suddetto decreto-legge ha definito la proroga, fino al 31 dicembre 2013, delle detrazioni d’imposta previste sia per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici sia per quelli di ristrutturazione edilizia, innalzando contestualmente le rispettive aliquote di detrazione, dal 55 al 65% e dal 36 al 50%, a partire dalle spese sostenute dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto (6 giugno 2013).


Per gli interventi che riguardano le parti comuni degli edifici condominiali o che interessano tutte le unità immobiliari di cui si compone il condominio, sono previsti ulteriori sei mesi di agevolazione (30 giugno 2014).


Nell’ambito del bonus (50%) riservato alle opere di recupero del patrimonio edilizio, ha poi raddoppiato l’importo massimo agevolabile (da 48 a 96mila euro) e aggiunto, tra le spese rilevanti, anche quelle sostenute per l’acquisto di mobili ed grandi elettrodomestici finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione.


La circolare tratta nello specifico:



  • gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici
  • gli interventi di recupero del patrimonio edilizio
  • l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici.

Riqualificazione energetica – La disciplina delle detrazioni fiscali per gli interventi di efficienza energetica è contenuta nell’art. 14 del decreto. Il comma 1 stabilisce infatti che “Le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 48, della legge 13 dicembre 2010 n. 220, e successive modificazioni, si applicano nella misura del 65 per cento anche alle spese sostenute dalla data di entrata in vigore del presente decreto al 31 dicembre 2013”.


La proroga al 31 dicembre 2013 riguarda tutte le tipologie di interventi di efficienza energetica previsti dall’art. 1, commi 344 e seguenti, della legge n. 296 del 2006, di seguito indicati:



  • interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti;
  • interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari, riguardanti strutture opache verticali, strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), finestre comprensive di infissi;
  • installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università;
  • interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione;
  • sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia;
  • interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria

Ristrutturazioni edilizie – Le detrazioni per le spese sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio sono oramai parte del TUIR (articolo 16-bis) e, anche se le misure sono state per il momento “ritoccate” (cioè, fino al 31 dicembre 2013 la percentuale di detrazione è del 50% e il massimo di spesa ammissibile è pari a 96mila euro), con il nuovo anno tutto tornerà alla normalità.


Nella circolare il paragrafo 2.2 è dedicato alle precisazioni a proposito del bonus in caso di interventi antisismici su edifici situati in zone ad alta pericolosità tellurica (articolo 16, comma 1-bis del Dl 63/2013).


Le unità immobiliari interessate sono quelle adibite ad abitazioni principali o ad attività produttive, a prescindere dalla loro categoria catastale e lo sconto d’imposta, per questo tipo di interventi, è innalzato al 65% delle spese sostenute (per un ammontare massimo di 96mila euro) e può essere applicato fino al 31 dicembre 2013, a patto che le procedure autorizzative siano state avviate dal 4 agosto scorso, data di entrata in vigore della legge di conversione del Dl 63/2013.


I lavori agevolabili sono quelli indicati dall’articolo 16-bis, comma 1, lettera i) del TUIR e precisamente l’esecuzione di opere:



  • per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali;
  • per la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio;
  • per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione.