A partire dal 15 marzo si estende l’obbligo di adottare le fatture in formato elettronico nei rapporti con la PA.
A partire dal 15 marzo sarà obbligatorio l’utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici tra pubblica amministrazione e fornitori anche per le altre amministrazioni centrali incluse nell’elenco Istat e per le amministrazioni locali, come previsto dall’articolo 25 del DL 24 aprile 2014, n. 66 “Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale” (convertito in legge 89/2014).
L’obbligo, già scattato a partire dal 6 giugno 2014 per gli enti centrali come i Ministeri, le Agenzie fiscali e gli Enti nazionali di previdenza e di assistenza si estende quindi anche ai Comuni e alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato, individuate ai sensi dell’articolo 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e ss.mm. (Legge di contabilità e di finanza pubblica). L’elenco viene aggiornato e pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana entro il 30 settembre di ogni anno. (scarica nella colonna a destra quello pubblicato il 9 settembre 2014).
I fornitori della pubblica amministrazione dovranno quindi adottare il formato elettronico nella gestione delle fatture (emissione, trasmissione, archiviazione e conservazione) e la pubblica amministrazione riceverle in questo formato e non accettare fatture emesse o trasmesse in forma cartacea né procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino all’invio in forma elettronica.