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Aiuti di Stato: la Commissione adotta un quadro temporaneo di crisi per sostenere l’economia nel contesto dell’invasione dell’Ucraina da parte della Russia

Il 23-Marzo-2022

La Commissione europea ha adottato una comunicazione relativa a un quadro temporaneo di crisi per consentire agli Stati membri di utilizzare la flessibilità prevista dalle norme sugli aiuti di Stato per sostenere l’economia nel contesto dell’invasione della Russia in Ucraina.
Il quadro temporaneo di crisi per gli aiuti di Stato a sostegno dell’economia nel contesto dell’invasione dell’Ucraina da parte della Russia, basato sull’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (“TFUE”), riconosce che l’economia dell’UE sta subendo un grave turbamento e, per porvi rimedio, prevede tre tipi di aiuti.

  • Aiuti di importo limitato

Gli Stati membri potranno istituire regimi per concedere fino a 400.000 euro per le imprese colpite dalla crisi attive in tutti i settori che non siano pesca e acquacoltura. Questo aiuto non dovrà essere necessariamente legato a un aumento dei prezzi dell’energia, poiché la crisi e le misure restrittive contro la Russia colpiscono l’economia in molteplici modi, comprese le interruzioni fisiche della catena di approvvigionamento. Questo sostegno potrà essere concesso in qualsiasi forma, sovvenzioni dirette comprese.

  • Sostegno alla liquidità

Gli Stati Membri potranno fornire: 1) garanzie statali o sistemi di garanzia a sostegno dei prestiti bancari contratti dalle imprese, che avrebbero premi sovvenzionati, con riduzioni sul tasso di mercato stimato per i premi annuali per i nuovi prestiti per le PMI e per le non PMI; 2) prestiti pubblici e privati alle imprese con tassi d’interesse agevolati che devono essere concessi a un tasso d’interesse che sia almeno uguale al tasso di base privo di rischio più i premi di rischio di credito specificati applicabili rispettivamente alle PMI e alle non-PMI.

Per entrambi i tipi di sostegno, ci sono limiti riguardanti l’importo massimo del prestito, che si basano sulle esigenze operative di una società, tenendo conto del suo fatturato, dei costi energetici o delle esigenze specifiche di liquidità. I prestiti possono riguardare sia le esigenze di investimento che di capitale d’esercizio.

  • Aiuti per compensare gli alti prezzi dell’energia

Gli Stati membri potranno compensare parzialmente le imprese, in particolare quelle ad alta intensità energetica, per i costi aggiuntivi dovuti ad aumenti eccezionali dei prezzi del gas e dell’elettricità. Questo sostegno può essere concesso in qualsiasi forma, comprese le sovvenzioni dirette. L’aiuto complessivo per beneficiario non può superare il 30% dei costi ammissibili, fino a un massimo di 2 milioni di euro in qualsiasi momento. Quando l’impresa subisce perdite di esercizio, possono essere necessari ulteriori aiuti per garantire la continuazione dell’attività economica. A tal fine, gli Stati membri possono concedere aiuti superiori a questi massimali, fino a 25 milioni di euro per gli utenti ad alta intensità energetica, e fino a 50 milioni di euro per le imprese attive in settori specifici, come la produzione di alluminio e altri metalli, fibre di vetro, pasta di legno, fertilizzanti o idrogeno e molti prodotti chimici di base (Annex I).

Il quadro temporaneo di crisi sarà operativo fino al 31 dicembre 2022. Al fine di garantire la certezza del diritto, la Commissione valuterà prima di tale data se il quadro debba essere prorogato. Inoltre durante il periodo di applicazione la Commissione valuterà il contenuto e la portata del quadro alla luce degli sviluppi sui mercati dell’energia, sugli altri mercati dei fattori di produzione e della situazione economica generale.

In allegato la Comunicazione della Commissione.