Ambiente – Finanza sostenibile – DNSH – Pubblicato in GUUE nuovo regolamento UE per la tassonomia finanziaria
Pubblicato nella GUUE del 21.11.2023 il Regolamento delegato (UE) 2023/2486, che integra il regolamento (UE) 2020/852, fissando i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un’attività economica contribuisce in modo sostanziale all’uso sostenibile e alla protezione delle acque e delle risorse marine, alla transizione verso un’economia circolare, alla prevenzione e alla riduzione dell’inquinamento o alla protezione e al ripristino della biodiversità e degli ecosistemi e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale, e che modifica il regolamento delegato (UE) 2021/2178 per quanto riguarda la comunicazione al pubblico di informazioni specifiche relative a tali attività economiche
Questo il link al testo del regolamento, che integra la legislazione esistente, fissando i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un’attività economica contribuisce in modo sostanziale all’uso sostenibile e alla protezione delle acque e delle risorse marine, alla transizione verso un’economia circolare, alla prevenzione e alla riduzione dell’inquinamento o alla protezione della biodiversità, senza arrecare danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale (clausola “Do No Significant Harm – DNSH”). Il Regolamento in questione modifica inoltre il Regolamento delegato 2021/2178/UE per quanto riguarda la comunicazione al pubblico di informazioni specifiche relative a tali attività economiche.
Il provvedimento completa quindi i criteri di vaglio tecnico e determina quali settori contribuiscono al raggiungimento dei 4 obiettivi ambientali mancanti del Regolamento Tassonomia 2020/852/UE, affiancando il Regolamento Delegato 2021/2139 con cui erano stati precedentemente individuati i criteri di vaglio tecnico per le attività economiche che contribuiscono alla mitigazione o all’adattamento ai cambiamenti climatici. In particolar modo all’Allegato II – criteri di vaglio tecnico per l’economia circolare, paragrafo 1.2, vengono menzionate anche le attività di fabbricazione delle apparecchiature elettriche ed elettroniche afferenti ai codici NACE C26 e C27, comprendenti anche la fabbricazione di batterie portatili ricaricabili e non ricaricabili.
Per info: Servizio Ambiente di ANIE