Approvato regime di aiuti italiano a sostegno dei lavoratori autonomi, delle PMI e mid-cap
La Commissione europea ha approvato un regime di aiuti italiano a sostegno dei lavoratori autonomi e delle imprese con un massimo di 499 dipendenti colpiti dall'epidemia di coronavirus.
Il regime è stato approvato nell’ambito del Quadro di riferimento temporaneo per gli aiuti di Stato adottato dalla Commissione il 19 marzo 2020, come modificato il 3 aprile 2020.
Nell’ambito del regime di aiuti, il sostegno sarà concesso dal “Fondo di garanzia per le PMI”, di proprietà dello Stato, attraverso istituzioni finanziarie, sotto forma di:
- garanzie statali sui prestiti per gli investimenti e il capitale circolante;
- sovvenzioni dirette sotto forma di rinuncia alla commissione applicabile sulle garanzie concesse.
Lo scopo del regime è quello di aiutare le imprese a coprire il loro immediato fabbisogno di capitale circolante e di investimenti, garantendo così la continuazione delle loro attività.
Per quanto riguarda le garanzie statali, nell’ambito del regime:
- Le garanzie sui prestiti che coprono il 100% del rischio possono essere concesse fino ad un valore nominale di 800 000 euro per impresa, come previsto dal quadro di riferimento temporaneo (per le imprese dei settori della pesca e dell’agricoltura, le soglie applicabili sono rispettivamente di 120 000 euro e 100 000 euro);
- In tutti gli altri casi, (i) le garanzie coprono fino al 90% del rischio sui prestiti; (ii) l’importo del prestito sottostante per società è limitato a quanto necessario per coprire il suo fabbisogno di liquidità per il prossimo futuro, (iii) le garanzie saranno fornite solo fino a dicembre 2020, (iv) le garanzie sono limitate ad un massimo di sei anni, e (iv) i premi per le commissioni di garanzia sono in linea con i livelli previsti dal Quadro Interinale.
Per quanto riguarda le sovvenzioni dirette sotto forma di rinuncia alla commissione applicabile sulle garanzie concesse, il sostegno non supererà gli 800 000 euro per impresa, come previsto dal Quadro di riferimento temporaneo (per le imprese dei settori della pesca e dell’agricoltura, le soglie applicabili sono rispettivamente di 120 000 euro e 100 000 euro).
La Commissione ha concluso che la misura è necessaria, adeguata e proporzionata per porre rimedio a un grave turbamento dell’economia italiana, in linea con l’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del TFUE e con le condizioni previste dal quadro di riferimento temporaneo.
In allegato il Comunicato stampa.