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Agenzia: approvato il nuovo AEC Industria

E’ stato rinnovato a fine luglio l’Accordo Economico Collettivo per i rapporti di agenzia e rappresentanza commerciale nei settori industriali e della cooperazione nonché il regolamento relativo agli artt. 12 e 25 del medesimo AEC (cfr. in allegato).

L’accordo sostituisce quello del 20 marzo 2002 ed introduce le seguenti principali novità:

  • Indennità meritocratica: viene modificata la complessiva disciplina dell’indennità per lo scioglimento del contratto di agenzia attraverso l’introduzione della cd. indennità meritocratica. L’intesa sull’introduzione di quest’ultima indennità, dovuta all’agente solo in caso di incremento della clientela e/o del giro di affari, è volta a comporre definitivamente il contenzioso che, negli ultimi anni, ha caratterizzato la quantificazione dell’indennità per lo scioglimento del contratto di agenzia.
  • Variazioni di zona: è confermata la disciplina delle variazioni unilaterali di zona (territorio, clientela e prodotti) che vengono suddivise con maggior chiarezza in variazioni di “lieve entità” (fino al 5% del valore), “media entità” (oltre il 5% e fino al 15% del valore) e di “rilevante entità” (oltre il 15% del valore).
  • Regolamento: le disposizioni regolamentari di cui agli artt. 12 e 25 dell’AEC sono state aggiornate, con riferimento alla disciplina del tasso di rendimento del FIRR, alla disciplina prevista dall’Accordo di modifica del 20 dicembre 2007.

Il nuovo AEC è efficace dal 1° settembre scorso, ad eccezione della nuova disciplina sull’indennità meritocratica che, secondo quanto previsto dalla norma transitoria n. 2 agli articoli 10 e 11, diventerà pienamente operativa a decorrere dal 1° gennaio 2016.

Nel box di destra è possibile scaricare l’Accordo nonché uno schema di raffronto tra il vecchio ed il nuovo testo. Ci riserviamo di fornire nei prossimi numeri del Telex ANIE approfondimenti sui contenuti del nuovo AEC.

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