“Disposizioni Urgenti in materia di revisione prezzi dei materiali nei contratti pubblici” con riguardo al settore dei lavori
In arrivo il primo intervento normativo a fronte del rilevante rialzo dei prezzi
Il primo semestre del 2021 e l’ultimo trimestre del 2020 sono stati caratterizzati da una forte impennata del prezzo delle materie prime (Rame, Ferro, Alluminio, Zinco, Legno, Petrolio) e dei materiali da costruzione cui si è accompagna la difficoltà di reperimento delle stesse ed un significativo aumento anche del prezzo dei trasporti.
La criticità ha colpito trasversalmente tutte le imprese rappresentate dalla Federazione tanto quelle operanti nel mercato dei contratti pubblici (lavori, servizi e forniture) di settore speciale o di settore ordinario, quanto quelle titolari di contratti di appalto di natura privata.
Federazione ANIE è tempestivamente intervenuta sul tema proponendo un emendamento al decreto Governance-Semplificazioni (portato avanti da alcuni parlamentari e del quale si attende la conferma) che prevede l’introduzione di un meccanismo obbligatorio ed automatico di revisione prezzi tanto con riguardo ai contratti di lavori, servizi e forniture ancora da aggiudicare, quanto – e soprattutto – con riguardo ai contratti attualmente in corso di esecuzione.
In attesa di conoscere le scelte del Legislatore la Federazione sta contestualmente lavorando con le principali utilities di settore speciale al fine di individuare le materie maggiormente interessate dai rincari e concordare adeguate formule di revisione prezzi.
Un intervento normativo in materia si ritiene necessario alla luce del vigente quadro normativo entro cui le imprese si trovano ad operare.
Attualmente infatti la parte prevalente dei contratti in essere risulta disciplinata dal D.Lgs. 50/2016 (che si applica a tutte le procedure bandite in data successiva al 18 aprile 2016) il quale all’art. 106, co. 1, lett. a), prevede la facoltà (e non l’obbligo) per le stazioni appaltanti di inserire nei documenti di gara specifiche clausole di revisione prezzi in mancanza delle quali il contratto non potrà essere modificato in corso di esecuzione. La norma risulta applicabile a tutti i contratti di lavori, servizi e forniture di settore ordinario e settore speciale.
Va inoltre considerato che alcuni contratti, stipulati in data precedente al 18 aprile 2016 ed ancora in corso di esecuzione, seguono la disciplina del Vecchio Codice appalti (D.Lgs. 163/2006) il quale prevedeva all’articolo 115 che tutti i contratti ad esecuzione periodica o continuativa relativi a servizi o forniture dovessero recare una clausola di revisione periodica del prezzo e all’articolo 133 un meccanismo automatico di compensazione (in deroga all’art. 1664 del Codice Civile) per il riequilibrio economico dei contratti di lavori in caso di rilevanti aumenti o diminuzioni del prezzo dei materiali.
La disciplina (di cui al Codice del 2006) risultava applicabile solo nell’ambito dei settori ordinari, al contrario, per tutti i contratti aggiudicati nell’ambito dei settori speciali era necessaria una specifica previsione in tal senso nei documenti di gara.
In questo contesto, un primo intervento normativo si segnala con riguardo ai lavori pubblici di settore ordinario, intervento reso più agevole proprio in ragione della disciplina di cui all’art. 133 poc’anzi citata.
Nell’iter di conversione del decreto Sostegni-bis (D.L. 73/2021 – che verrà convertito in Legge entro il 24 luglio 2021) è stato infatti inserito un emendamento che riprende i principi e le dinamiche della disciplina di cui all’art. 133 del vecchio Codice appalti rendendola tuttavia applicabile anche a tutti i contratti di lavori pubblici attualmente in corso di esecuzione disciplinati dal vigente Codice Appalti.
La disposizione in commento prevede che il MIMS, entro il 31 ottobre 2021, adotti un decreto con il quale andrà a rilevare le variazioni percentuali (in aumento o diminuzione) superiori all’8% con riferimento al primo semestre del 2021.
In presenza di variazioni in aumento (o diminuzione) – superiori all’8%, se riferite a contratti afferenti il solo 2021, o superiori al 10%, se riferite a contratti di natura pluriennale – è prevista la possibilità, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, di dar luogo a compensazioni.
In caso di aumenti superiori all’8% (o 10%) verrà compensato il solo valore eccedente l’8% (in altre parole qualora per un materiale si registrasse un aumento del 12% all’appaltatore verrà riconosciuta una compensazione pari al 4%, ovvero la parte eccedente l’8%).
Peraltro, nel caso di contratti ad esecuzione continuata (dunque afferenti anche ad annualità precedenti il 2021) le variazioni di prezzo sulle quali calcolare le somme da compensare saranno quelle rilevate nei decreti del MIT già adottati entro il 31 marzo di ogni anno, in forza di quanto previsto dal citato art. 133, co. 6, del D.Lgs. 163/2006 (che continua ad applicarsi con riguardo a tutti i contratti disciplinati dal Codice del 2006 in forza dell’espresso richiamo contenuto all’art. 216, co. 27-ter del Codice Appalti del 2016).
In presenza delle condizioni previste per poter richiedere la compensazione del prezzo le imprese interessate dovranno attivarsi entro 15 giorni dall’adozione del decreto recante le variazioni percentuali presentando alla stazione appaltante apposita istanza di compensazione (chiaramente lo stesso dovrà fare la stazione appaltante in caso di variazioni in diminuzione).
Da ultimo la disposizione, al fine di garantire l’effettiva compensazione delle variazioni di prezzo, prevede la costituzione di un “Fondo per l’adeguamento dei prezzi” con una dotazione, per l’anno 2021, di 100 milioni di euro. Le stazioni appaltanti potranno ricorrere al Fondo nel caso in cui le risorse accantonate nel quadro economico degli interventi, tradizionalmente utilizzate per coprire tale tipologia di spese, non risultassero sufficienti.
Resta dunque da attendere l’esito delle votazioni sugli emendamenti proposti dalla Federazione al decreto Governance-Semplificazioni che, opportunamente, renderebbero la disciplina della revisione prezzi applicabile a tutti i settori.
In attesa, va comunque considerato che la rilevazione da parte del MIMS (con decreto da adottarsi entro il 31 ottobre 2021) degli aumenti percentuali dei prezzi di materiali da costruzione potrebbe, in ogni caso, essere sfruttata (seppur indirettamente) anche nell’ambito dei contratti di fornitura qualora alcuni dei materiali individuati dal decreto dovessero essere oggetto di specifici contratti di fornitura.