DL Milleproroghe approvato dal Senato in via definitiva
Il 28-Febbraio-2022Lunedì 28 febbraio è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 recante “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi”, c.d. Decreto Milleproroghe, approvato lo scorso martedì 22 febbraio dalla Camera in prima lettura e il 24 febbraio dal Senato con questione di fiducia.
Rispetto al testo adottato dal Consiglio dei Ministri il 31 dicembre 2021, nel corso dell’esame per la conversione in legge sono state inserite ulteriori misure di interesse in materia di ambiente, transizione 4.0, energia ed edilizia. Ulteriori disposizioni riguardano l’adeguamento del regime-quadro in materia di aiuti di Stato (art. 20) e una proroga del termine per il versamento dell’IRAP non pagata e sospesa ai sensi del DL Rilancio (art. 20-bis).
In tema di Ambiente (art. 11 comma 1-2), è prorogato al 31 dicembre 2022 il termine di sospensione degli obblighi in materia di etichettatura degli imballaggi. Si prevede che i prodotti privi dei requisiti prescritti e già immessi in commercio o etichettati al 1° gennaio 2023 possano essere commercializzati fino a esaurimento delle scorte, in luogo della precedente formulazione che fissava il c.d. “salva scorte” al 1° gennaio 2022. Si dispone inoltre che, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della stessa, il Ministro della transizione ecologica adotti, con decreto di natura non regolamentare, le linee guida tecniche per l’etichettatura.
Sono accolte le richieste di ANIE e Confindustria su Transizione 4.0 (art. 3-quater), prevedendo il differimento, al 31 dicembre 2022, del termine di consegna dei beni strumentali ordinari e 4.0 per i quali, alla data del 31 dicembre 2021, risulti un ordine irrevocabile accettato dal venditore e il versamento di un acconto in misura pari ad almeno il 20% del costo totale del bene.
In tema di Appalti (art. 3 comma 4), viene prorogata al 31 dicembre 2022 la possibilità, per la stazione appaltante, di erogazione all’appaltatore un’anticipazione del prezzo, pari al 30% del valore del contratto, nei limiti delle risorse disponibili. L’intervento normativo mira a garantire liquidità alle imprese, anche in considerazione dell’aumento dei prezzi delle materie prime.
Per quanto riguarda l’Edilizia (art. 3-sexies), si prevede che per le spese sostenute dal 12 novembre 2021 fino al 31 dicembre 2021 per interventi edilizi agevolabili (bonus edilizi diversi dal Superbonus) in edilizia libera o di importo complessivo non superiore a 10.000 euro non ricorre l’obbligo del visto di conformità e dell’attestazione della congruità delle spese (fatta eccezione per gli interventi ammessi al Bonus facciate) al fine di usufruire dell’agevolazione fiscale sotto forma di credito d’imposta cedibile o di sconto in fattura.
In tema di Energia, è stata approvata una modifica che prevede che la rideterminazione delle modalità di riscossione degli oneri generali di sistema (art. 11 comma 5-octies), di cui all’articolo 33-ter del D.L. n. 77/2021 (L. n. 108/2021), debba essere effettuata entro il 30 giugno 2022.
Viene inoltre prorogato al 31 dicembre 2026 il meccanismo di perequazione c.d. import virtuale (art. 11 comma 4) per consentire alle imprese energivore italiane di competere con le imprese straniere e si fissa alla data del 30 giugno 2022 il termine per l’erogazione delle risorse del fondo per la transizione energetica nel settore industriale, con esclusivo riferimento ai costi sostenuti tra il 1° gennaio 2020 e 31 dicembre 2020, consentendo così più tempo per l’avvio delle relative pratiche (art. 11 comma 3).
In ambito Education (art. 9 comma 8), è prorogato al 2022 il termine per la realizzazione degli interventi finanziati dal Fondo nuove competenze, istituito per sostenere imprese e lavoratori nella fase post pandemica e recentemente rifinanziato dal c.d. DL Recovery (DL n. 152/2021).
In allegato il testo del decreto.