DL Natale
Il 18-Dicembre-2020Venerdì 18 dicembre è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 313 il decreto legge 18 dicembre 2020, n. 172 recante “Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19” (c.d. DL Natale). Il provvedimento, che entra in vigore a partire dal 19 dicembre, prevede delle misure specifiche di contenimento per il periodo natalizio.
Nei giorni festivi e prefestivi compresi tra il 24 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021, sull’intero territorio nazionale, si applicano le misure previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020 per le cosiddette “zone rosse”, cioè le aree caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto.
Nei giorni 28, 29, 30 dicembre 2020 e 4 gennaio 2021, sull’intero territorio nazionale, si applicano le misure previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020 per le cosiddette “zone arancioni”, cioè le aree caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto. Negli stessi giorni, sono tuttavia consentiti gli spostamenti dai Comuni con popolazione massima di 5.000 abitanti verso località distanti non più di 30 chilometri, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia.
Oltre agli spostamenti già consentiti, tra il 24 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021, tra le ore 5.00 e le ore 22.00, è consentito, una sola volta al giorno, spostarsi, in un massimo di due persone, verso una sola abitazione privata della propria Regione. Alla persona o alle due persone che si spostano potranno accompagnarsi i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali le stesse persone esercitino la potestà genitoriale) e le persone disabili o non autosufficienti che con queste persone convivono. Per maggiori chiarimenti si rinvia anche alla pagina relativa alle domande frequenti sulle misure adottate dal Governo.
Il decreto prevede infine lo stanziamento di 645 milioni di euro da destinare al ristoro immediato delle attività di somministrazione di alimenti e bevande che vedranno un calo del fatturato. Tali attività riceveranno un contributo pari a quello già ottenuto in seguito all’approvazione del DL Rilancio (decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34) a meno che non abbiano restituito tali ristori. Il contributo non potrà essere superiore a 150.000€ ed è da considerarsi nel limite massimo degli 800.000€ per operatore stabiliti dal Temporary Framework UE come tetto massimo agli aiuti di Stato.
Allegati
- DL Natale (18 dicembre 2020)