Credito d’imposta per le spese di formazione 4.0
OBIETTIVO
La misura, prorogata fino al 2022, intende stimolare gli investimenti delle imprese nella formazione del personale sulle materie aventi ad oggetto le tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale delle imprese.
BENEFICI E CARATTERISTICHE
Il credito d’imposta delle spese sostenute nell’anno 2022 relative al solo costo aziendale del personale dipendente per il periodo in cui è occupato in attività di formazione “finalizzate all’acquisizione o al consolidamento, da parte del personale dipendente dell’impresa, delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la realizzazione del processo di trasformazione tecnologica e digitale delle imprese previsto dal Piano nazionale impresa 4.0” è pari al:
- 70% per le piccole imprese con limite massimo annuale di 300.000 euro; 50% per le medie imprese con limite massimo annuale di 250.000 euro; 30% per le grandi imprese con limite massimo annuale di 250.000 euro (formazione effettuata da soggetti certificati)
- 40% per le piccole imprese con limite massimo annuale di 300.000 euro; 35% per le medie imprese con limite massimo annuale di 250.000 euro; 30% per le grandi imprese con limite massimo annuale di 250.000 euro (formazione effettuata da soggetti diversi)
L’incentivo è utilizzabile solo in compensazione, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di sostenimento delle spese ammissibili, ed è cumulabile con altre misure di aiuto aventi a oggetto le stesse spese ammissibili, nel rispetto dei limiti previsti dalla disciplina europea.
Sono ammesse al credito d’imposta le attività di formazione relative alle seguenti tecnologie: big data e analisi dei dati; cloud e fog computing; cyber security; simulazione e sistemi cyber-fisici; prototipazione rapida; sistemi di visualizzazione, realtà virtuale (Rv) e realtà aumentata (Ra); robotica avanzata e collaborativa; interfaccia uomo macchina; manifattura additiva; internet delle cose e delle macchine; integrazione digitale dei processi aziendali.
E’ necessario che il legale rappresentante dell’impresa rilasci a ciascun dipendente un’attestazione dalla quale risulti l’effettiva partecipazione alle attività formative agevolabili, con indicazione dell’ambito (o degli ambiti aziendali) di applicazione delle conoscenze e delle competenze acquisite o consolidate dal dipendente (ovvero personale titolare di un rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato). Per il personale titolare di un contratto di apprendistato sono agevolabili le attività di formazione finalizzate all’acquisizione delle competenze nelle tecnologie sopra indicate.
Le attività di formazione possono essere erogate anche da soggetti esterni all’impresa, purché gli stessi siano accreditati per lo svolgimento di tali attività presso la regione o la provincia autonoma in cui l’impresa ha la sede legale o la sede operativa. Le attività di formazione possono altresì essere commissionate a università, pubbliche o private, o a strutture a esse collegate, nonché a soggetti accreditati presso i fondi interprofessionali e a soggetti in possesso della certificazione di qualità in base alla disciplina europea.
NOVITA’
Incluse nella base di calcolo anche le spese sostenute per la formazione dei dipendenti e degli imprenditori indicate all’art 31 comma 3 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014:
- le spese di personale relative ai formatori per le ore di partecipazione alla formazione;
- i costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione direttamente connessi al progetto di formazione, quali le spese di viaggio, i materiali e le forniture con attinenza diretta al progetto, l’ammortamento degli strumenti e delle attrezzature per la quota da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione;
- i costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione;
- le spese di personale relative ai partecipanti alla formazione (già previste) e le spese generali indirette (spese amministrative, locazione, spese generali) per le ore durante le quali i partecipanti hanno seguito la formazione.
Dal 2020:
- È stato eliminato l’obbligo di pattuire le attività di formazione attraverso contratti collettivi aziendali o territoriali
- Gli ITS sono inclusi tra i soggetti che possono erogare la formazione
MODALITA’ DI ACCESSO
Il credito d’imposta può essere utilizzato solo in compensazione, mediante F24 da presentare attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, va indicato in dichiarazione dei redditi, non concorre alla formazione del reddito e della base imponibile IRAP.
Per il riconoscimento dell’agevolazione, l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la loro corrispondenza alla documentazione contabile predisposta dall’impresa devono risultare da un’apposita certificazione rilasciata dal revisore dei conti. Per le sole imprese non soggette a revisione legale dei conti, le spese sostenute per la certificazione sono riconosciute in aumento del credito d’imposta, per un importo non superiore al minore tra quello effettivamente sostenuto e 5.000 euro, fatto salvo il rispetto del limite massimo di spesa ammissibile.